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730/2017: CONTRIBUTI ED EROGAZIONI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE

3 minuti, Redazione , 12/05/2017

730/2017: contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose

Nella dichiarazione dei redditi 2017 i contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose sono deducibili fino a 1.032 euro. I chiarimenti dell'Agenzia

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Nella dichiarazione dei redditi 2017, sono deducibili dal reddito complessivo fino a un importo massimo di euro 1.032,91 le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

  • Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
  • Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7º giorno destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
  • Ente morale Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri di culto delle Assemblee di Dio in Italia e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
  • Chiesa Evangelica Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi, per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell’ordinamento valdese;
  • Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini della Chiesa e degli enti facenti parte dell’Unione;
  • Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle comunità a essa collegate per fini di culto e di evangelizzazione;
  • Unione delle Comunità ebraiche italiane, nonché i contributi annuali versati alle Comunità ebraiche;
  • Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, enti da essa controllati e comunità locali;
  • Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni;
  • Chiesa Apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati;
  • Unione Buddista Italiana e organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostenimento dei ministri di culto e le attività di religione e di culto;
  • Unione Induista Italiana e organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati;
  • Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Istituto e delle attività di religione o di culto di cui all’art. 12, comma 1, lett. a) della legge n. 130 del 2016.

L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, carta di debito, di credito, prepagate, assegno bancario o circolare. La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti tranne che per quelle in favore della Chiesa Evangelica Valdese. Per le erogazioni liberali effettuate nei confronti della Chiesa Evangelica Valdese, Unioni delle Chiese metodiste e Valdesi, il DM dell’11 dicembre 1993, prevede che esse possono risultare oltre che dalla attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale e, in caso di bonifico bancario, dalla ricevuta rilasciata dall’azienda di credito anche dalla attestazione o certificazione rilasciata dalla Tavola valdese, su appositi stampati che devono contenere il numero progressivo dell’attestazione o certificazione, cognome, nome e comune di residenza del donante, l’importo dell’erogazione liberale, la causale dell’erogazione liberale. 

Documentazione da controllare e conservare
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 7/e del 4 aprile 2017, il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
E’ necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, fermi restando i comportamenti adottati dal contribuente fino ad ora, per i pagamenti effettuati dall’anno 2017 è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

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