L’Inps, con circolare n. 84 del 5 maggio 2017, ha fornito chiarimenti in materia di reddito del nucleo familiare e assegni familiari e assegno per congedo matrimoniale nel caso di unioni civili e convivenze di fatto (Legge n. 76-2016).Il documento chiarisce quali sono considerati nuclei familiari ai fini del riconoscimento di ANF e AF in particolare nei casi di figli nati da precedenti unioni. Fra le indicazioni segnaliamo che:
- In caso di unione civile viene riconosciuto l'assegno familiare per una delle due parti priva di lavoro e di prestazioni sociali .
- In caso di figli nati da precedenti unioni nulla cambia con la successiva unione civile di uno dei genitori
- L'assegno per congedo matrimoniale spetta anche in caso di unione civile tra persone dello stesso sesso.
- Si specifica invece che è stato chiesto il parere del Ministero del lavoro per il caso di sciolgimento dell'unione civile.
Le domande vanno inviate all’Inps in via telematica, con le procedure già esistenti dichiarando " sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000, lo stato di “coniuge”, “unito civilmente”, “convivente di fatto” ex comma 50 dell’art.1 della legge 76/2016."
Il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso ha lo stesso valore dell’unione civile regolata dalla legge italiana.
Le disposizioni hanno effetto a partire dal 5 giugno 2016 .