Nella circolare n. 83 del 4 maggio 2017 l'Inps fornisce le istruzioni operative e i chiarimenti fiscali sugli interventi a favore dei lavoratori colpiti dagli eventi sismici del 2016. ( Art.45 del decreto legge 17 ottobre 2016 n.189 e Convenzione tra il Ministro del Lavoro , Ministro dell’economia e delle finanze, ed i Governatori delle Regioni interessate del 23.1.2017).
Il decreto legge che viene realizzato nella Convenzione tra ministeri competenti e Regioni, prevede due linee di intervento distinte per i lavoratori dipendenti e per gli autonomi :
TRATTAMENTO MASSIMO DI INTEGRAZIONE SALARIALE, con relativa contribuzione figurativa , a partire dal 24.8.2016 e fino al 31.12.2016 (o 31.1.2017 se residueranno risorse) in favore di :
a) lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese , operanti in uno dei omuni citati all’art.1 del citato decreto legge, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
b) lavoratori di cui alla lettera a), impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all’evento sismico.
Tali indennità rientrano nel reddito imponibile ai fini Irpef, I trattamenti di integrazione verranno con decreto della Regione a seguito di istruttoria di competenza regionale. Pertanto, le domande devono essere presentate esclusivamente alla Regione che effettuerà l’istruttoria.
- INDENNITA' UNA TANTUM DI 5MILA EURO , in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi, compresi i titolari di impresa, soci lavoratori di società iscritti alle Gestioni Separate e professionisti che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici. Nel caso degli agenti è necessario che operino prevalentemente, in uno dei Comuni previsti dall’articolo 1, comma 1
Tale indennità, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, non consente il riconoscimento della contribuzione figurativa. La prestazione non è soggetta a tassazione.
La circolare fornisce istruzioni dettagliate sulla procedura di comunicazione tra Regioni e INPS ai fni dell'erogazione delle indennità .
Le risorse complessivamente disponibili sono suddivise per tipo di intervento e per Regione secondo la seguente tabella:
REGIONE |
124,5 milioni (c.1 dell’art.45) (LAVORO DIPENDENTE) |
134,8 milioni (c. 4 dell’art.45) (LAVORO AUTONOMO) |
ABRUZZO |
€ 14.476.744,19 |
€ 19.954.419,60 |
LAZIO |
€ 23.162.790,70 |
€ 28.711.395,10 |
MARCHE |
€ 48.255.813,95 |
€ 47.852.325,17 |
UMBRIA |
€ 38.604.651,16 |
€ 38.281.860,13 |