La manovra correttiva 2017 (decreto legge 50/2017) ha previsto nuove regole per:
- visto di conformità,
- utilizzo in compensazione di crediti tributari,
- utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
La Risoluzione 57/E di ieri ha fornito chiarimenti sull’ambito temporale di applicazione della nuova disciplina. In particolare, per quanto riguarda il visto, dopo la pubblicazione del Dl 0/2017, per la compensazione di crediti superiori a 5mila euro è necessario far apporre il visto di conformità sulla dichiarazione da cui emergono i crediti stessi. In caso di inosservanza dell’obbligo, è previsto il recupero delle somme, con relativi interessi e sanzioni, mediante l’emissione di un atto di contestazione. Le somme dovute non possono essere corrisposte tramite compensazione.
Per quanto riguarda le regole di compensazione, il documento di prassi di ieri ha previsto che i titolari di partita Iva devono utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per compensare i crediti d’imposta (Iva, IIDD, Irap, ritenute,…), qualunque sia l’importo compensato.
In generale, le nuove norme si applicano a tutti i comportamenti successivi alla loro entrata in vigore e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017. Per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile prive del visto di conformità restano, invece, applicabili le regole precedenti. Sono ammissibili, dunque, le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti per importi inferiori a 15mila euro emergenti da dichiarazioni senza visto già trasmesse. Sulle dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile o sulle dichiarazioni integrative presentate successivamente a tale data è necessario apporre il visto di conformità se si intende compensare crediti superiori a 5mila euro.