Nella Risoluzione del 3 maggio 2017 n. 56/E dell'Agenzia delle Entrate, sono stati chiesti chiarimenti in merito alla corretta aliquota IVA da applicare ad alcune confezioni di erbe aromatiche.
L'Agenzia delle Entrate, per prima cosa ha ricordato come l’entrata in vigore dellaLegge europea 2015-2016 (L. 122/2016) abbia introdotto il n. 1-bis) della Tabella A, parte II-bis, allegata al d.P.R. 633/72, che assoggetta all’aliquota IVA del 5% “basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all’alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia”.
Il dato letterale porta a concludere che è consentita l’applicazione dell’aliquota ridotta del 5% solo ed esclusivamente per le cessioni dei prodotti tassativamente e specificamente indicati dalla norma e pertanto, solo ed esclusivamente per le confezioni contenenti esclusivamente alcuni rametti freschi di salvia e di rosmarino. Ciò in quanto sia la salvia sia il rosmarino freschi rientrano tra i prodotti espressamente assoggettati dalla norma all’aliquota del 5%.
In tutti gli altri casi, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno unaprevalenza di piante aromatiche assoggettabili ad aliquota ridotta, la presenza nella stessa confezione di piante aromatiche diverse da quelle elencate dal n. 1- bis) della Tabella A, parte II-bis citata, comporterà l’assoggettamento dell’intera confezione all’aliquota ordinaria.
Analogamente, per quanto concerne le cessioni di piante aromatiche in vaso, la norma consente l’applicazione dell’aliquota del 5 per cento solo ed esclusivamente per le piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia, rimanendone pertanto escluse anche quelle di origano.