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SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI: IL PORTALE ONLINE PER LE BANCHE SVIZZERE

1 minuto, Redazione , 04/05/2017

Scambio automatico di informazioni: il portale online per le Banche Svizzere

Al via il portale per lo scambio automatico di informazioni, gli istituti finanziari svizzeri dovranno registrarsi entro la fine del 2017

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Dal 20 marzo 2017 sul portale AFC SuisseTax è attiva la prima funzione per lo scambio automatico di informazioni.
Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono iscriversi sul portale e adempiere così il loro obbligo di registrazione. Affinché lo scambio automatico dei primi dati possa avvenire nel 2018, gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione devono registrarsi entro la fine del 2017.

È possibile eseguire la registrazione unicamente attraverso il portale AFC SuisseTax sul sito Internet dell’AFC (www.estv.admin.ch) e non sono ammesse registrazioni cartacee. Sul sito Internet dell’AFC è disponibile una guida dettagliata sul processo di registrazione.

Nel comunicato della stessa Afc (l’Amministrazione federale delle contribuzioni) del 20 marzo, viene precisato che le basi legali per lo scambio automatico internazionale di informazioni sono entrate in vigore in Svizzera il 1° gennaio 2017 e nel 2018 si potrà procedere a un primo scambio di dati con Stati partner selezionati. Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione (istituti di deposito, istituti di custodia, enti di investimento o imprese di assicurazioni specificate) devono quindi registrarsi per lo scambio automatico di informazioni all’AFC entro la fine del 2017, attraverso il portale AFC SuisseTax sul sito Internet dell’AFC (www.estv.admin.ch) e non sono ammesse registrazioni cartacee.

Sul sito Internet dell’AFC è disponibile una guida dettagliata sul processo di registrazione.

Ricordiamo la lista degli Stati partner con cui la Svizzera ha sottoscritto un accordo che prevede l'introduzione dello scambio automatico di informazioni disponibile sempre sul sito Internet della SFI:

Stati
Approvazione (1)
in vigore
Andorra
01.01.2018
Antigua e Barbuda
01.01.2018
Arabia Saudita
01.01.2018
Argentina
01.01.2018
Aruba
01.01.2018
Australia
01.01.2017
Barbados
01.01.2018
Belize
01.01.2018
Bermuda
01.01.2018
Brasile
01.01.2018
Canada
01.01.2017
Cile
01.01.2018
Cina
01.01.2018
Colombia
01.01.2018
Corea del Sud
01.01.2017
Costa Rica
01.01.2018
Curaçao
01.01.2018
Emirati Arabi Uniti
01.01.2018
Giappone
01.01.2017
Grenada
01.01.2018
Groenlandia
01.01.2018
Guernsey
01.01.2017
India
01.01.2018
Indonesia
01.01.2018
Isola di Man
01.01.2017
Isole Cayman
01.01.2018
Isole Cook
01.01.2018
Isole Faroer
01.01.2018
Isole Marshall
01.01.2018
Isole Turks e Caicos
01.01.2018
Isole Vergini Britanniche
01.01.2018
Islanda
01.01.2017
Israele
01.01.2018
Jersey
01.01.2017
Liechtenstein
01.01.2018
Malesia
01.01.2018
Maurizio
01.01.2018
Messico
01.01.2018
Monaco
01.01.2018
Montserrat
01.01.2018
Norvegia
01.01.2017
Nuova Zelanda
01.01.2018
Russia
01.01.2018
Saint Kitts e Nevis
01.01.2018
Saint Vincent e Grenadine
01.01.2018
Santa Lucia
01.01.2018
San Marino
01.01.2018
Seychelles
01.01.2018
Sudafrica
01.01.2018
UE (2)
01.01.2017
Uruguay
01.01.2018

(1) :  Stato delle deliberazioni parlamentari

(2) :  L'accordo con l'UE sullo scambio automatico di informazioni si applica a tutti i 28 Stati membri ed è valido anche per Azzorre, Gibilterra, Guadalupa, Guyana Francese, Isole Åland, Isole Canarie, Madeira, Martinica, Mayotte, Riunione e Saint Martin

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