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MANOVRA E DECONTRIBUZIONE PREMI: L'ANALISI DEI CONSULENTI DEL LAVORO

3 minuti, Redazione , 04/05/2017

Manovra e decontribuzione premi: l'analisi dei Consulenti del Lavoro

In un approfondimento la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro fornisce una analisi del nuovo sgravio contributivo dei premi di produttività istituito dalla Manovra correttiva 2017

Ascolta la versione audio dell'articolo

Come noto il Decreto Legge n. 50/2017, la cosiddetta manovra correttiva 2017, ha  reintrodotto la (parziale) decontribuzione dei premi di produttivita in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro , sostituendo integralmente il comma 189 dell’art. 1 della  Legge n. 208/2015.  L'agevolazione prende il posto dell’innalzamento a 4.000€  delle somme oggetto di detassazione, che era  riservato appunto alle aziende che coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione del lavoro,  e consiste in:

  • riduzione di 20  punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro su un  massimo imponibile di 800€ ed
  • decontribuzione totale per il lavoratore sullo stesso importo.

In un approfondimento pubblicato il 2 maggio sul sito della Fondazione studi dei onsulenti del lavoro, gli esperti  puntualizzano che  la novità reintroduce , in  maniera meno onerosa per le finanze pubbliche so uno sgravio  introdotto nel 1996 ( DL 166 e stabilizzato dal 2007  e la giudicano  doppiamente vantaggiosa: 

  •  Per il datore di lavoro, che fruisce della diminuzione del costo nell’erogazione del premio, e
  • per il lavoratore, il cui premio subisce il prelievo fiscale sostitutivo ma, almeno su una quota, non anche quello contributivo.

Viene sottolineato che  l'agevolazione è riconosciuta solo se  i premi sono stati definiti con contratto collettivo di secondo livello, regolarmente  sottoscritto  secondo le regole contenute nella legge di Stabilità 2016 e nel   Decreto Interministeriale 25 marzo 2016 ,  successivamente al 24 aprile 2017. 

Viene ricordato che la partecipazione dei lavoratori  "è un evidente rimando all’art. 46 della Costituzione il quale riconosce il diritto del lavoratori a collaborare nella
gestione delle aziende nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi
"  ed essa viene riconosciuta  secondo quanto già previsto dal  art. 4 del D.I. 25 marzo 2016, attraverso un piano che stabilisca la costituzione di  gruppi di lavoro  dei  lavoratori finalizzati al miglioramento  delle aree produttive. Come già ricordato dalla circolare dell’Agenzia Entrate n. 28/E/2016, è necessario “che i lavoratori intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano considerate di pari livello,  importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali che vi  partecipano con lo scopo di favorire un impegno “dal basso” che consenta di  migliorare le prestazioni produttive e la qualità del prodotto e del lavoro.”  

La Fondazione evidenzia che se l'intento è indubbiamente meritorio,   vi sono indubbie difficoltà applicative di questi modelli organizzativi , testimoniate dal fatto che  rispetto ai 13.543 gli accordi  di secondo livello depositati il 15 luglio 2016, solo il 9,9% (1351 contratti) avevano previsto le forme paritetiche necessarie per l'applicazione dello sgravio.

Rispetto alla misura  della decontribuzione, l'approfondimento dei Consulenti del lavoro sottolinea che  nella precedente versione  lo sgravio era del 25%  e si applicava all’aliquota  complessiva (escluso lo 0,3% di contributo aggiuntivo NASpI) a carico del datore di lavoro, mentre nella norma attuale  la misura si ferma al 20% non vi è alcun riferimento  al vecchio limite di  applicabilità  dell’1,60% della retribuzione annua .
Inoltre  lo sgravio contributivo dei premi di produttività  delle legge di stabilità 2016, non incideva sulla posizione pensionistica del lavoratore che si vedeva accreditata tutta la contribuzione figurativa mentre la manovra correttiva all’art. 55  specifica  che, "è corrispondentemente ridotta l’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici’, con conseguente riduzione dell’accantonamento  contributivo ad essi riferiti.
 
Viene infine fornito un esempio di calcolo dell'incidenza dello sgravio sia per il datore di lavoro che  per il lavoratore .

 Segui gratuitamente il dossier Manovra Correttiva 2017 con aggiornamenti, approfondimenti e news.

Sei un professionista? Ti possono interessare l ' E-book riassuntivo delle misure della Manovra correttiva 2017   o la  Circolare clienti in formato Word 

 

Allegato

Fondazione studi Decontribuzione premi

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Claudio - 19/05/2017

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