Le società di persone poste in liquidazione nel corso del 2016 possono accedere all’assegnazione agevolata dei beni ai soci versando correttamente nei termini l’imposta sostitutiva tramite F24 e rispettando le ulteriori norme che disciplinano questo regime opzionale, senza dover indicare i dati relativi in dichiarazione. A fornire questo chiarimento ci pensa la risoluzione n. 54/E dell'Agenzia delle Entrate di ieri.
In generale, il regime agevolato dell’assegnazione dei beni ai soci prevede l’applicazione opzionale di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari:
- all’8 %,
- al 10,5 % per le società considerate non operative.
L'opzione si perfeziona indicando nella dichiarazione dei redditi il valore dei beni assegnati e la relativa imposta sostitutiva. Con la risoluzione di ieri, è stato chiarito che le società di persone in liquidazione prima del 31.12.2016, però, non dovranno indicare i dati per perfezionare l’opzione nel modello Unico Sp 2016: il modello, infatti, non prevede una sezione specifica, inserita invece nei modelli approvati nel 2017. Pertanto a queste società si applica il principio del comportamento concludente.
Il documento di prassi termina ricordano che se il modello Unico non consente l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, questi dovranno essere forniti solo su richiesta dell’Agenzia delle Entrate. I soggetti che vogliono accedere al regime opzionale per l’assegnazione agevolata dei beni ai soci devono però redigere un prospetto di raccordo, contenente i dati relativi ai beni ceduti e all’imposta dovuta che una volta compilato, potrà
- essere inviato all’Ufficio territorialmente competente,
- essetre conservato ed esibito a richiesta degli organi di controllo.