Ecco le nuove indicazioni operative per lo scomputo delle perdite nei procedimenti di accertamento sia ordinario sia in adesione. Con la circolare n.15/E di venerdì 28 aprile 2017 le Entrate hanno fornito chiarimenti ai contribuenti destinatari di un atto di accertamento, per i quali le perdite concorrono a formare il reddito differenziando tra:
- scomputo automatico, operato dall’ufficio, previsto per le perdite di periodo
- scomputo richiesto dal contribuente con il modello Ipea in relazione alle perdite pregresse.
In generale, il contribuente può richiedere che siano computate in diminuzione le perdite pregresse presentando il modello Ipea, esclusivamente in via telematica,
- dopo la notifica dell’avviso di accertamento
- prima o dopo la notifica in caso di accertamento con adesione.
Come chiarito nel documento di prassi, non possono essere computate le perdite realizzate nei periodi d’imposta successivi a quello oggetto della rettifica e non sussiste alcun vincolo di priorità nella scelta delle perdite da utilizzare in compensazione. Pertanto, qualora il contribuente possieda perdite utilizzabili sia in misura limitata sia in misura piena, lo stesso può liberamente individuare quali richiedere in diminuzione dai maggiori imponibili.
Resta ferma, infine, la possibilità per la consolidante di presentare il modello Ipea per chiedere in diminuzione dei maggiori imponibili accertati con l’atto unico sia le perdite di periodo sia le perdite pregresse del consolidato che, in costanza di regime, sono nella propria esclusiva disponibilità.
La Circolare sottolinea come, in determinate ipotesi, le perdite proprie dei soggetti aderenti al consolidato possano essere richieste con il modello Ipea, come per le perdite riattribuite in ipotesi di interruzione della fiscal unit, non più nella disponibilità del consolidato.