L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri la Circolare 14/e sulle rivalutazioni dei beni d'impresa (tranne i beni immobili alla cui produzione/scambio è diretta l'attività d'impresa) e le partecipazioni per i soggetti non IAS/IFRS.
La rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. La legge di stabilità 2017 infatti ha reintrodotto questa disciplina con alcune novità che riguardano il bilancio in cui individuare i beni rivalutabili, ossia quello relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015 e il bilancio in cui deve essere eseguita la rivalutazione, ossia il bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
In generale, i soggetti che possono effettuare la rivalutazione sono quelli che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio. Sono ammesse alla rivalutazione anche
- le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate,
- le imprese individuali
- le società di persone in contabilità semplificata.
- i soggetti in contabilità ordinaria e quelli che fruiscono di regimi semplificati di contabilità.
Possono formare oggetto di rivalutazione i beni d’impresa, con esclusione degli immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività di impresa e anche le partecipazioni in società controllate e collegate. Rientrano anche i beni completamente ammortizzati e le immobilizzazioni in corso risultanti dall’attivo dello stato patrimoniale del bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015. Per poter effettuare la rivalutazione è necessario che i beni e le partecipazioni siano iscritti sia nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 sia nel bilancio relativo all’esercizio successivo.
Contemporaneamente alla rivalutazione, è possibile effettuare l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%. L’affrancamento non produce effetti sul differimento del riconoscimento fiscale del maggior valore iscritto in bilancio sui beni in conseguenza della rivalutazione. Con il riallineamento è possibile, invece, adeguare i valori fiscali ai maggiori valori dei beni relativi all’impresa che risultano iscritti nel bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2015. La disciplina del riallineamento può essere utilizzata anche congiuntamente alla rivalutazione del bene; con il riallineamento si ottiene il riconoscimento fiscale del maggior valore del bene risultante dal bilancio, mentre, con la rivalutazione, si realizza l’ulteriore incremento di questo valore con effetti sia civili che fiscali. La legge di bilancio ha esteso anche ai soggetti che utilizzano i principi contabili internazionali la disciplina del riallineamento dei valori; questi soggetti possono riallineare le differenze di valori esistenti sulle partecipazioni in società ed enti, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
Inoltre, il disallineamento tra i valori fiscali e contabili, emergenti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2015, può derivare anche dall’adozione del criterio del fair value, nell’ipotesi in cui lo stesso ha determinato l’iscrizione di un maggior valore contabile rispetto a quello fiscale.