Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, nella Circolare del 27.04.2017 n. 13, per le imprese che vogliono usufruire dell'incentivo per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 volte a potenziare lo strumento agevolativo.
In particolare, il comma 15 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017:
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proroga di un anno il periodo di tempo in cui possono essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese per poter beneficiare del credito di imposta (lettera a, prima parte);
I soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare possono avvalersi dell’agevolazione, oltre che per gli investimenti effettuati nei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, anche per quelli effettuati nel periodo di imposta 2020. Analogamente, i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare possono beneficiare dell’agevolazione per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta 2015-2016 e fino al periodo di imposta 2020-2021.
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lfissa unitariamente l’aliquota del credito di imposta al 50% per tutte le tipologie di spese ammissibili (lettera a, seconda parte, e lettera e);
Prima delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio, infatti, l’aliquota ordinaria del credito di imposta era fissata al 25% e saliva al 50% in relazione alla quota dell’eccedenza agevolabile riferibile alle spese per il “personale altamente qualificato” impiegato nell’attività di ricerca e a quelle per i contratti di ricerca extra muros.
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estende la platea dei soggetti beneficiari alle imprese residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti (lettera b);
Anche questa novità trova applicazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e quindi, nella maggior parte dei casi, da quest’anno.
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incrementa da 5 a 20 milioni di euro l’importo massimo del credito di imposta che ciascun beneficiario può maturare in relazione a ciascun periodo agevolato (lettera c);
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elimina, nell’ambito del personale addetto alle attività di ricerca e sviluppo, la distinzione tra “personale altamente qualificato” e “personale non altamente qualificato” (lettera d);
- conferma, infine, che il credito di imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi per le attività in ricerca e sviluppo sono stati sostenuti (lettera f).
Vediamo un Esempio di calcolo del credito di imposta dopo le modifiche della legge di bilancio 2017
Un imprenditore, nel 2017, effettua investimenti ammissibili per un ammontare complessivo pari a euro 650.000, di cui euro 350.000 riferibili ai costi per il personale impiegato nelle attività di ricerca e euro 300.000 riferibili ai costi per i contratti di ricerca extra-muros, a fronte di investimenti rilevanti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello di prima applicazione dell’agevolazione e, precisamente:
- nel 2012 per euro 650.000, di cui euro 500.000 riferibili ai costi per il “personale altamente qualificato”, euro 50.000 alle quote di ammortamento delle strumentazioni di laboratorio di costo unitario superiore a euro 2.000 al netto dell’IVA ed euro 100.000 ai costi per l’acquisizione di competenze tecniche (ad esempio, “personale non altamente qualificato”),
- nel 2013 per euro 550.000, di cui euro 300.000 riferibili ai costi per il “personale altamente qualificato”, euro 50.000 alle quote di ammortamento delle strumentazioni di laboratorio di costo unitario superiore a euro 2.000 al netto dell’IVA ed euro 200.000 ai costi per l’acquisizione di competenze tecniche (ad esempio, “personale non altamente qualificato”),
- nel 2014 per euro 600.000, di cui euro 400.000 riferibili ai costi per il “personale altamente qualificato” e euro 200.000 riferibili ai costi per l’acquisizione di competenze tecniche (ad esempio, “personale non altamente qualificato”).
Tenendo presente che, in base alle nuove regole, il credito di imposta compete nella misura del 50 per cento della spesa incrementale complessiva relativa a tutte le tipologie di investimenti ammissibili, non sarà necessario, una volta verificata l’esistenza di un’eccedenza di investimenti agevolabili rispetto alla media degli investimenti effettuati nel triennio (o nel diverso periodo) di riferimento, procedere alla ulteriore suddivisione di tale eccedenza in funzione dei due gruppi di voci di costo.
Nel caso di specie, pertanto, confrontando la media degli investimenti pregressi, pari ad euro 600.000 [(650.000+550.000+600.000)/3] con gli investimenti realizzati nel periodo di imposta 2017 (euro 650.000), emerge una “spesa incrementale complessiva”, pari a euro 50.000 (650.000-600.000). Applicando l’aliquota del 50 per cento alla “spesa incrementale complessiva”, il credito di imposta maturato, utilizzabile in compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2018, ammonta a euro 25.000 (50.000x50%).
Riepilogando sinteticamente:
Investimenti effettuati nel 2017: 650.000€
Investimenti effettuati nel 2012: 650.000€
Investimenti effettuati nel 2013: 550.000€
Investimenti effettuati nel 2014: 600.000€
Totale investimenti precedenti rilevanti: 1.800.000€
Media di riferimento (1.800.000€/3): 600.000€
Spesa incrementale complessiva (650.000€ - 600.000€): +50.000€
Aliquota applicata: 50%
Credito di imposta maturato utilizzabile dall’1/1/2018 (50.000€ x 50%): 25.000 €