La Fondazione Studi dei consulenti del lavoro è intervenuta con un approfondimento pubblicato il 24 aprile 2017, con chiarimenti sul regime agevolato per i lavoratori impatriati e in particolare sul provvedimento n. 64188/2017 dell’Agenzia delle entrate, che ne ha stabilito le modalità di esercizio per l'opzione che scade il 2 maggio 2017.
Il documento riassume la normativa e la prassi che si è susseguita sin dall' introduzione della norma L. 238-2010 che garantiva un esenzione del 70% dell'imponibile fiscale e dalla successiva del D.LGS 145 2015 ( che considerava invece imponibile il 70% dei redditi) e ricorda che la Legge di Stabilità del 2016 ha ampliato l’agevolazione, che è ormai strutturale, dal 30 al 50% dell’imponibile fiscale, a partire dall’anno d’imposta 2017, allargandola anche ai lavoratori extra UE e agli autonomi .
Vengono riassunte le indicazioni da fornire ai datori di lavoro per godere dell'agevolazione sia in caso di
- Lavoratori impatriati che hanno già goduto dei benefici ex L. 238/2010 che di
- Lavoratori impatriati che non hanno mai goduto dei benefici ex L. 238/2010 o che ne avevano presentato richiesta ad altro datore di lavoro
In sintesi l'agevolazione viene assicurata con modalità diverse per gli anni 2016-2017 e 2018 ( ex art. 16 Dlgs. 147/2015) come segue:
- 2016 riduzione 70% dei redditi da lavoro dipendente attraverso la Dichiarazione reddituale presentata da parte del percipiente
- 2017 riduzione del 50% sui redditi da lavoro dipendente attraverso la riduzione dell’imponibile operata dal Sostituto d’imposta (con eventuale conguaglio dei precedenti mesi )
- 2018 riduzione del 50% sui redditi da lavoro dipendente con riduzione dell’imponibile operata dal Sostituto d’imposta