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TASSAZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN CASO DI DIVORZIO O SEPARAZIONE

3 minuti, Redazione , 28/04/2017

Tassazione dell'assegno di mantenimento in caso di divorzio o separazione

Si deve dichiarare l’assegno di mantenimento percepito dall’ex coniuge? e il coniuge erogante può dedurlo? Il trattamento dell'assegno di mantenimento nel Mod. 730 e nel Mod. Redditi PF 2017

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Dal punto di vista fiscale, l’assegno periodico di mantenimento del coniuge dovuto a seguito di cessazione del matrimonio, rappresenta:

  • reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, per il soggetto che lo percepisce;
  • e onere deducibile, per il coniuge che lo eroga.

L’assegno periodico corrisposto all’ex coniuge per il mantenimento in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento di matrimonio, di divorzio, nella misura in cui risulta da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, deve essere dichiarato in quanto reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera i) del Tuir), secondo il principio di cassa, occorre pertanto dichiarare il reddito effettivamente percepito nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione dei redditi.
Devono essere dichiarati anche gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice, e percepiti periodicamente dall’ex-coniuge (c.d. “contributo casa”), sono invece esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli.

Nel caso in cui il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingua la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno o il “contributo casa” si considerano destinati al coniuge per il 50% del loro importo.

E’ esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente assegni periodici corrisposti dal coniuge + altre tipologie di reddito nel limite di 7.750 euro (il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze.).

Il coniuge che percepisce l’assegno dovrà indicarlo:

  • nella sezione II del quadro C del modello 730 nei Righi da C6 a C8, dove nella Colonna 2 dovrà riportare l’importo dei redditi percepiti indicati nel punto 5 (assegni periodici corrisposti al coniuge) della Certificazione Unica 2017, in quest’ultimo caso va anche barrata la casella di Colonna 1 “Assegno del coniuge”.
  • ovvero sempre nella sezione II (Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) del Modello Redditi PF 2017, dove la Colonna 1 dovrà essere barrata la casella in presenza di assegni periodici ricevuti dal coniuge o ex-coniuge in base a quanto previsto dall’autorità giudiziaria e nella Colonna 2 dovrà essere indicato il reddito assimilato a quello di lavoro dipendente risultante nel punto 5 della Certificazione Unica 2017

Come si nota nelle istruzioni del Mod. 730/2017 e del Mod. Redditi PF 2017, è richiesto di riportare, nel caso di assegni periodici di mantenimento, quanto indicato nel punto 5 della Certificazione Unica 2017, tuttavia, nella maggior parte dei casi tali somme sono versate direttamente, e non tramite il datore di lavoro, pertanto non compariranno nel Modello CU 2017, quindi nel caso in esame non c'è uno specifico documento fiscale che attesti l'effettiva erogazione dell'assegno di mantenimento, di conseguenza, nella colonna 2 di uno dei righi da C6 a C8 dovrà essere indicato l'importo risultante dal provvedimento dell'autorità giudiziaria effettivamente percepito, ricavabile, ad esempio, da estratti conto bancari.

In base a quanto sopra indicato sul criterio di cassa, se nel 2016 un coniuge ha percepito soltanto 9 mensilità, e le restanti 3 mensilità sono state erogate nel 2017, nella dichiarazione dei redditi 2017 riferita all’anno 2016 dovrà dichiarare soltanto le 9 mensilità percepite nell’anno di imposta, così come a sua volta, il coniuge che le ha corrisposte potrà dedurre soltanto le stesse mensilità.

E' opportuno segnalare che la questione del diverso regime fiscale applicabile agli assegni corrisposti al coniuge, a seconda che abbiano carattere periodico o di una tantum, è stata più volte sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale. In particolare, la Corte Costituzionale ha affermato che le due forme di adempimento, cioè quella periodica e quella una tantum, pur avendo entrambe la funzione di regolare i rapporti patrimoniali derivanti dallo scioglimento o dalla cessazione del vincolo matrimoniale, appaiono sotto vari profili diverse, e tali sono state considerate dal legislatore nella disciplina dettata in materia, ed è stato più volte ribadito con chiarezza che:

• per il coniuge erogante, l’assegno in unica soluzione non è deducibile;
• di conseguenza per il coniuge percettore, l’importo non è da sottoporre a tassazione.

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Commenti

pier Giorgio - 29/07/2019

se un coniuge avente diritto all'assegno divorzile ( per Sentenza) e lo pone ex art 8, c. 3, legge sul Divorzio, a carico del datore di lavoro dell'obbligato e che quindi ( il datore) paga all'avente diritto , tale assegno, per esempio mille euro, a quale tassazione soggiace?? è POSSIBILE CHE LA SENTENZA CHE HA STABILITO IN MILLE EURO L'ASSEGNO POI IL DATORE NE CORRISPONDE AL CONIUGE AVENTE DIRITTO SOLO 750,00??? capisco pagare le tasse su tale reddito ma allora non conveniva lasciare le cose come stavano e cioè prendere l'assegno dall'obbligato una tantum ma almeno ne prendevo comunque 1000,00???

Antonella - 03/07/2019

Quindi se li ho percepiti il 2 gennaio 2019 vale il principio di cassa e li dichiarer nel 730/2020

Elisabetta - 18/10/2018

Buongiorno, chiedo un Vostro parere: se una donna percepisce l'assegno di mantenimento dal coniuge mensilmente per un totale annuo di euro 6000, in possesso di abitazione principale per un reddito catastale di euro 200, deve presentare il modello RF o è esente? Grazie anticipatamente per la cortese disponibilità.

Fabrizio - 17/05/2018

No, l'una tantum non è imponbile per il percettore ma non è deducibile per l'erogatore, neanche se pagata a rate.

Andrea - 14/02/2018

Buongiorno, ho trovato molto chiaro, utile ed interessante questo articolo. Domando cortesemente la vostra competente conferma su un caso particolare che riguarda la corresponsione dell’assegno una tantum e cioè che succede se il soggetto erogatore porta comunque l'importo nella propria dichiarazione come detraibile mentre il percettore lo stesso importo non lo inserisce (credo correttamente) nella propria dichiarazione? Grazie anticipatamente per la disponibilità e l'attenzione

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