Con la Risoluzione 51/e del 24 aprile 2017 sono stati forniti chiarimenti in merito alla comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili del modello 730-4.
I sostituti d’imposta, per effettuare le operazioni di conguaglio, devono ricevere in via telematica dall'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti e pertanto devono comunicare all’Agenzia la sede telematica (propria o di un intermediario) dove ricevere i predetti risultati. Per consentire ai sostituti d’imposta la corretta trasmissione dei dati, sono stati predisposti,
- all’interno della Certificazione Unica, il quadro CT da utilizzare esclusivamente in caso di comunicazione effettuata per la prima volta. Il quadro CT deve essere compilato per ogni fornitura se il sostituito d’imposta effettua più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente. Per gestire i processi relativi all’acquisizione dei dati delle comunicazioni per la ricezione in via telematica dei modelli 730-4, dal 15 marzo 2017 non è più possibile inserire all’interno della Certificazione Unica il quadro CT, pertanto, sono presi in considerazione i dati contenuti nell’ultimo invio effettuato entro il 14 marzo 2017.
- il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (CSO) per effettuare le variazioni dei dati precedentemente comunicati. Il modello CSO deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011 con il modello CSO ovvero con il quadro CT della Certificazione Unica 2015, 2016 o 2017. Nel modello di comunicazione è richiesto, tra l’altro, l’indicazione del numero di protocollo del modello 770 Semplificato presentato dal sostituto nell’anno precedente a quello di inoltro della comunicazione. In caso di comunicazione di variazione dei dati già inviati con il modello CSO è richiesta l’indicazione del numero di protocollo che è stato attribuito all’ultima comunicazione trasmessa dal sostituto d’imposta, e regolarmente acquisita, che si intende variare.Diversamente, se si intende variare i dati già trasmessi con il quadro CT è necessario indicare il numero di protocollo telematico dell’ultimo file contenente il predetto quadro, validamente presentato.
Dal 23 marzo 2017 è possibile trasmettere il modello CSO per poter ricevere i risultati contabili dei propri percipienti. Per quanto riguarda il termine di trasmissione, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14.04.2017 ha eliminato la scadenza del 31 marzo già indicata quale termine ultimo per la trasmissione dell’indirizzo telematico conseguentemente, le comunicazioni inviate oltre detta data producono subito effetti e quindi anche a valere per i conguagli da effettuarsi nel 2017.
Da quest’anno, il modello 730-4 è accettato dall’Agenzia delle entrate indipendentemente dalla circostanza che il sostituto d’imposta abbia comunicato la sede telematica dove ricevere i dati dei risultati contabili. L’Agenzia delle entrate, fornisce al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale entro 15 giorni dalla ricezione del modello 730-4 l’attestazione della disponibilità dei dati al sostituto d’imposta. Nel caso in cui la messa a disposizione non è andata a buon fine entro i 15 giorni l’attestazione della disponibilità può essere fornita sino al 31 luglio qualora siano rimosse le cause che hanno determinato la mancata disponibilità. Dal 31 luglio è rilasciata, al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, una ricevuta di riepilogo che contiene i dati già attestati e, in aggiunta, quelli eventuali relativi ai modelli 730-4 che non sono stati messi a disposizione. Analogamente, per i modelli pervenuti dopo il 31 luglio, sono rilasciate le ricevute attestanti i modelli 730 per i quali è andata a buon fine l’attività di messa a disposizione dei modelli 730-4 e una ricevuta di riepilogo mensile.