E' fondato l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate per il professionista in un dato periodo d'imposta non fattura eppure dichiara numerosi passaggi autostradali: a stabilirlo è l'ordinanza della Corte di Cassazione del 19 aprile 2017 n. 9825.
Nella vicenda processuale, il commercialista ricorreva in Cassazione contro la decisione emessa dalla CTR che aveva ritenuto fondato e legittimo l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate del maggior reddito ai fini IVA, IRPEF ed IRAP per l'anno 2003.
In particolare, la CTR aveva valutato tra i fatti l'entità e il numero dei pedaggi autostradali fatturati dal commercialista, indice di una significativa attività del professionista a fronte, nel medesimo periodo, dell'assente fatturazione di compensi ed in assenza di ulteriori spiegazioni idonee a giustificare i viaggi e la conservazione di una partita IVA con espletamento, tuttavia, di una sola (e modesta) attività professionale, sì da indurre "fortemente a presumere la percezione di ricavi ben più consistenti a titolo personale.
La CTR, poi, con un ragionamento logico e coerente, aveva ritenuto che gli elementi "tutti insieme... significativi di una attività professionale intensa e proficua, i cui compensi non sono stati riportati nella dichiarazione dei redditi", apparendo, dunque, la doglianza più diretta a fornire una interpretazione contrapposta a quella del giudice di merito in vista di una nuova autonoma inammissibile valutazione dei fatti da parte della Corte.
Il ricorso dell’uomo è stato respinto, con la condanna al pagamento delle spese.