Con la Circolare 11/E del 13 aprile 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime di cassa per le imprese di dimensioni minori. In particolare, il comma 19 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017 mira ad evitare che il passaggio da un regime di competenza a un regime ispirato alla cassa possa determinare anomalie in termini di doppia tassazione/deduzione ovvero nessuna tassazione/deduzione di alcuni componenti di reddito. La disposizione è applicabile
- in occasione del passaggio da un regime di determinazione del reddito secondo le regole di competenza ad uno “improntato” alla cassa
- a regime cioè tutte le volte in cui le imprese transitano dal regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria e viceversa.
In particolare, è stato previsto che “i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”. Come chiarito nel documento di prassi, se un componente reddituale ha concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza”, lo stesso non concorrerà alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità/ deducibilità previsti dal regime di “destinazione”.
Esemplificando
- ricavi di vendita di beni consegnati nel 2016,
- corrispettivo incassato nel 2017,
- correttamente, a norma dell’articolo 109, comma 2, del TUIR, hanno concorso alla determinazione del reddito del periodo di imposta 2016, non costituiranno ricavi imponibili nel 2017.
Analogamente, l’acquisto di beni di consumo, la cui consegna è avvenuta nel 2016 e il pagamento nel 2017, ha dato luogo a un costo deducibile nel 2016, quindi, non potrà essere dedotto nel 2017. Allo stesso modo, i componenti reddituali che non abbiano concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità/ deducibilità previsti dal regime di “destinazione”.