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IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE: ECCO COME VERSARE

1 minuto, Redazione , 21/04/2017

Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine: ecco come versare

Modalità di versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine nella risoluzione di ieri dell'Agenzia

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Il decreto fiscale 193/2016 collegato alla Legge di stabilità 2017 ha modificato la disciplina dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine. In particolare, con l’articolo 7-quater, commi da 33 a 35, del DL 193/2016 il legislatore ha previsto la presentazione di un’unica dichiarazione da trasmettere, in via telematica, con la quale i soggetti tenuti provvedono all’autoliquidazione dell’imposta sostitutiva da versare.

In applicazione delle nuove previsioni l’obbligo della dichiarazione telematica sorge in relazione alle operazioni effettuate nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e, dunque, nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare, la dichiarazione telematica per le operazioni effettuate nel 2017, verrà presentata entro il 30 aprile 2018. Infatti, il decreto stabilisce che gli enti tenuti provvedono a versare, a titolo di acconto, una somma pari al 95% dell’imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell’esercizio precedente; l’obbligo di versamento dell’acconto disposto dal legislatore, prescinde, dunque, dalla presentazione della dichiarazione telematica.

Pertanto, gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15 e 16 del DPR n. 601 del 1973, devono corrispondere, nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare,

  • entro il 30 aprile 2017, la prima rata dell’acconto, calcolata nella misura del 45 % dell’acconto complessivamente dovuto.
  • entro il 31 ottobre 2017, devono provvedere a versare la seconda rata di acconto dell’imposta sostitutiva, nella misura del 55% dell’acconto complessivo.

Il versamento degli acconti può essere effettuato mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 1545. Si precisa che fino al 31 dicembre 2017, i pagamenti possono essere effettuati con il modello F23 ed i relativi codici tributo ordinariamente previsti. 

Tag: BANCHE E IMPRESE BANCHE E IMPRESE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

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