Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha recentemente adottato il Decreto con le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati. Grazie al nuovo provvedimento diventano efficaci le detrazioni maggiorate previste dalla Legge di Bilancio 2017. Le otto classi di rischio, in ordine dalla meno alla più rischiosa, sono: A+, A, B, C, D, E, F, G.
In base a quanto disciplinato nella Legge di stabilità (Legge 232/2016) sono previste le detrazioni pari al:
- 70%, in caso di passaggio a una classe di rischio inferiore (75% se riferite a interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali) ;
- 80%, in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori (85% se riferite a interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali).
La determinazione della classe di appartenenza può essere condotta, alternativamente, in base a uno dei seguenti metodi:
- metodo convenzionale: applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione e prevede l’applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle attuali norme tecniche.
- metodo semplificato: si fonda sulla classificazione macrosismica dell’edificio ed è indicato per una valutazione economica e speditivadella classe di rischio.
In generale, i due parametri presi in considerazione per determinare la classe di rischio sono:
- la Perdita Annuale Media attesa (PAM);
- l’Indice di Sicurezza (IS-V) della struttura.