HOME

/

FISCO

/

REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI 2024

/

DICHIARAZIONE INFEDELE 2017: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

2 minuti, Redazione , 21/04/2017

Dichiarazione infedele 2017: i chiarimenti dell'Agenzia

Ecco quando si applica la sanzione per infedele dichiarazione (dal 90 al 180%) e quando la violazione è punita con sanzione fissa da 250 a 2.000 euro.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella Circolare n. 8/E del 07.04.2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle dichiarazioni infedeli. In particolare, ha chiarito che se nella dichiarazione è indicato ai fini delle singole imposte un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o comunque un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito (ai fini delle imposte dirette), ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile (ai fini IVA) superiori a quelli spettanti, è prevista una sanzione amministrativa dal 90 al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.

Per credito effettivamente utilizzato, si intende quello che è stato utilizzato in compensazione in F24 o in dichiarazione a scomputo dell’imposta dovuta ovvero rimborsato. Non si considera utilizzato il credito riportato nelle dichiarazioni successive. In particolare, gli organi accertatori, nel determinare la sanzione per infedele
dichiarazione, si riferiranno solo a quella parte di credito non spettante, effettivamente utilizzata dal contribuente. Diversamente, infatti, il contribuente, non avendo utilizzato il credito, non ha tratto alcun vantaggio (e, conseguentemente, arrecato alcun danno all’Erario). Pertanto, qualora sia esposto in dichiarazione un
credito superiore a quello spettante e lo stesso (o parte di esso) non sia stato utilizzato dal contribuente, la violazione commessa è punita con la sanzione da 250 a 2.000euro, senza recupero d’imposta.

La sanzione per infedele dichiarazione dal 90 al 180 % (ed il recupero dell’imposta) resta, quindi, applicabile nella sola ipotesi in cui il contribuente abbia utilizzato un credito maggiore rispetto a quello effettivamente spettante.

Con un quesito posto dalla stampa specializzata, è stato chiesto all'Agenzia come comportarsi nel caso in cui la dichiarazione Iva relativa all’anno solare 2014 chiuda con un credito di 100, quella relativa all’anno successivo chiuda con un credito di 120 (che ingloba anche il credito di 100 dell’anno precedente) e quella del 2016 chiuda con un credito di 180 (comprendente anche i 120 dell’anno precedente), che viene utilizzato (nel 2017) per 90 a scomputo dell’Iva periodica.Se nel 2018 l’Agenzia accerta l’infedeltà della dichiarazione Iva del 2014, riducendo il credito di 100 a 30, come viene determinata la sanzione?

Nel caso di specie, il credito utilizzato in compensazione nel 2017 (pari a 90 euro) è:

  • superiore alla somma da recuperare (pari a 70 euro);
  • inferiore all’eccedenza a credito complessiva maturata ante 2017 e compensabile, pari a 110 euro (30 euro maturati nel 2014 + 20 euro maturati nel 2015 e 60 maturati nel 2016).

Trovando, quindi, il credito compensato capienza nel credito effettivamente disponibile nel 2017, non si applica la sanzione proporzionale di cui all’articolo 5, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997 (dal 90 a 180 per cento del credito indebitamente utilizzato), ma quella in misura fissa di cui all’articolo 8 (da 250 am 2.000 euro).

Tag: DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ DICHIARAZIONE IVA 2024 DICHIARAZIONE IVA 2024 REDDITI PERSONE FISICHE 2024 REDDITI PERSONE FISICHE 2024 REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI 2024 REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI 2024 REDDITI SOCIETÀ DI PERSONE 2024 REDDITI SOCIETÀ DI PERSONE 2024

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI 2024 · 21/11/2024 IME: chiarimenti Ade su Investment management exemption

Chiarimenti ADE sull'IME introdotta dalla legge di bilancio 2023: istruzioni per gli uffici per la presunzione legale di non configurabilità di stabile organizzazione

IME: chiarimenti Ade su Investment management exemption

Chiarimenti ADE sull'IME introdotta dalla legge di bilancio 2023: istruzioni per gli uffici per la presunzione legale di non configurabilità di stabile organizzazione

Residenza fiscale società: la novità della direzione effettiva

Le Entrate con la Circolare n 20/2024 commentano i vari aspetti delle novità sulla residenza fiscale di persone fisiche, società ed enti

Deducibilità delle consulenze professionali degli amministratori di società

Secondo la Corte di Cassazione anche i servizi di consulenza prestati dagli amministratori richiedono preventiva delibera assembleare ai fini della loro deducibilità

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.