Dopo quasi un mese dal decreto legge che ha abrogato i voucher lavoro, l’Inps pubblica le istruzioni ufficiali per la disciplina transitoria, nel messaggio n. 1652 del 14 aprile 2017.
Come noto in seguito all’abrogazione da parte del D.L. 25/2017, solo i buoni lavoro per i quali la procedura di acquisto si sia perfezionata entro il 17 marzo 2017 possono essere utilizzati dai datori di lavoro. A questo fine è sempre vigente l'obbligo di comunicazione preventiva delle prestazioni lavorative, che dovranno essere svolte non oltre il 31 dicembre 2017. Non sarà possibile, invece, registrare tramite la procedura telematica del lavoro accessorio, prestazioni lavorative in assenza di buoni lavoro il cui acquisto si sia perfezionato entro il 17 marzo 2017.
L'Istituto sottolinea che i voucher telematici acquisiti con versamenti effettuati con bollettino postale, bonifico, F24 e portale dei pagamenti, in data successiva al 17 marzo 2017 e fino al blocco delle procedure informatiche, non possono essere utilizzati e verranno rimborsati a cura delle strutture territoriali dell’Istituto, previa verifica del regolare afflusso dei fondi. Poiché per tale finalità è necessaria la predisposizione di un apposito applicativo informatico, con successivo messaggio verranno fornite indicazioni piu precise per la gestione e le modalità dei rimborsi.
Per quanto riguarda invece i lavoratori, la riscossione dell'importo corrispondente ai voucher ricevuto è sempre possibile con il termine di :
- 24 mesi dalla data di emissione se si tratta di voucher postali,
- 12 mesi per i voucher distribuiti dai tabaccai abilitati e Banche popolari.