Come noto l'art. 1 della Manovra correttiva (DL 50/2017) ha esteso l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA (c.d. split payment).
Dal 1° luglio 2017 anche i professionisti che eseguono prestazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione, dovranno emettere fattura con la dicitura "Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti (split payment) con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972" e incasseranno solo l’imponibile, mentre l'Iva sarà versata all'Erario dalla stessa pubblica amministrazione, invece che al fornitore.
L’estensione della manovra correttiva riguarda:
- tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione;
- le società controllate di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente dallo Stato;
- le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali;
- le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
- Inoltre, vengono ricomprese nell’ambito applicativo dello split payment anche le operazioni effettuate da fornitori che subiscono l’applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (liberi professionisti, agenti, intermediari). E' stato infatti abolito il comma 2 dell'articolo 17-ter del DPR 633/72 che ne prevedeva l’esclusione.
La legge di conversione ha aggiunto il comma 1-quater che prevede la facoltà per i cedenti o prestatori di richiedere ai cessionari o committenti un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni dello split payment.
Quindi per le fatture emesse dal 1° Luglio 2017 nei confronti della Pubblica Amministrazione, anche i professionisti soggetti a ritenuta d’acconto dovranno applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti e dovranno riportare in fattura l’annotazione “scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter, DPR n. 633/72”.
Inoltre non riceveranno più il pagamento dell’imposta, che verrà versata direttamente dalla PA all’Erario nel momento in cui si verifica l’esigibilità, quindi il netto da riscuotere delle parcelle sarà al netto dell’Iva indicata in fattura.
Quindi, anche per i professionisti, come per le imprese che adottano lo split payment dal 1° gennaio 2015, l’esigibilità non sarà più differita ma seguirà le regole ordinarie.
Ricordiamo le perplessità che erano sorte in merito, infatti il presidente Miani del CNDCEC, con una nota stampa pubblicata il 12 aprile, era intervenuto esprimendo qualche preoccupazione per questa nuova misura, che rischia di essere troppo penalizzante e non in linea con le stesse esigenze di recupero delle coperture che ispirano il decreto. L’estensione del meccanismo della scissione dei pagamenti ai professionisti può creare problemi di liquidità, in quanto la mancata riscossione dell'Iva da parte del professionista, creerà uno squilibrio finanziario dovuto al pagamento diretto dell’Iva a debito ai propri fornitori che non sarà bilanciato dalla riscossione dell’Iva a credito dai propri clienti.
Recentemente il MEF ha pubblicato un Decreto attuativo delle nuove disposizioni e in particolare ha reso disponibili, per maggiore trasparenza, gli elenchi dei soggetti destinatari del meccanismo, leggi qui.