L'Inpgi, Istituto nazionale di previdenza ricorda in un comunicato sul proprio sito la procedura per ottenere l'accredito della contribuzione figurativa relativa ai permessi retribuiti per assistenza a familiari con disabilità o patologie gravi (disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge n. 104/92 riconosciuta dall’apposita commissione medica integrata ASL/INPS).
Anche i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente che presentino una situazione di disabilità grave o i giornalisti con familiari disabili o portatori di handicap, infatti , possono beneficiare dei cosiddetti permessi retribuiti. Per beneficiarne, il giornalista, come ogni altro lavoratore, deve inoltrare domanda all’Inps. L’indennità viene anticipata dal datore di lavoro, che recupera in un secondo momento gli importi erogati, dai contributi dovuti all’INPS.
I permessi non spettano invece a:
- i lavoratori a domicilio;
- gli addetti ai lavoro domestici e familiari;
- i lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari;
- i lavoratori autonomi;
- i lavoratori parasubordinati.
La domanda va presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato, oppure tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; o ancora attraverso i servizi telematici offerti da enti di patronato e intermediari dell’Istituto.
L’INPGI interviene, a richiesta del giornalista, solo ed esclusivamente per l’accredito della contribuzione figurativa utile per la pensione. Il giornalista deve, quindi, presentare apposita istanza all’INPGI, allegando una dichiarazione del datore di lavoro attestante i permessi usufruiti a livello mensile o, in alternativa, copia delle buste paga. L'INPGI raccomanda che gli interessati presentino periodicamente, a cadenza annuale o biennale, la richiesta di accredito figurativo.
Si ricorda che i permessi rientranti nella fattispecie in esame consistono in:
- Riposi orari giornalieri – due ore al giorno se l’orario lavorativo è almeno pari a 6 ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore alle sei ore;
- Tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore);
- Prolungamento del congedo parentale, nel caso in cui la disabilità è riferita a figli minori di 12 anni.
Le indennità per i permessi sono così corrisposte:
- i permessi fruiti a giorni saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta;
- i permessi fruiti a ore saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta;
- i permessi fruiti a titolo di prolungamento del congedo parentale fino al dodicesimo anno di vita del bambino o, in caso di adozione o affidamento, fino dodici anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore, saranno indennizzati al 30% della retribuzione effettivamente corrisposta.
Durante la fruizione dei permessi retribuiti si ha diritto anche all'assegno per il nucleo familiare.