L’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito chiarimenti sulle modalità del collocamento obbligatorio. L'istituto è stato recentemente modificato da uno dei decreti attuativi del Jobs act. Va ricordato innanzitutto che:
- le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti sono tenute all’assunzione di 1 disabile;
- le aziende che occupano da 36 a 50 dipendenti sono tenute all’assunzione di 2 disabili;
- le aziende che occupano più di 50 dipendenti sono tenute al rispetto di un’aliquota del 7% del personale computabile, oltre all’assunzione di un’unita proveniente dalle categorie protette (orfani, vedove dei caduti per lavoro o per servizio e soggetti equiparati).
Il D. LGS 185 2016 ha stabilito che il datore di lavoro che non ottempera agli obblighi di assunzione del lavoratore disabile, è soggetto ad una sanzione pari a euro 153,20 per ogni giorno di lavoro e per ogni lavoratore disabile non assunto. Viene inoltre previsto l’istituto della diffida che consente, a determinate condizioni, di pagare la sanzione nella misura di 1/4 del massimo.
Ora , in particolare era stato richiesto da una direzione territoriale al Ministero e all'INL se, una volta trascorso il periodo di 60 giorni per l'assolvimento dell'obbligo il datore di lavoro può o no ricorrere a forme di assunzione diverse da quelle della graduatoria numerica ai fini dell’adempimento alla diffida.
La risposta ( parere congiunto Ministero INL n. 2283 del 23 marzo 2017) è negativa , in quanto si afferma che la norma, nel consentire al datore di lavoro un ampio ventaglio di possibilità per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità (richiesta nominativa, richiesta numerica, convenzioni), da porre in essere nel termine di 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, ha però individuato, una volta decorso infruttuosamente il suddetto termine, la richiesta di avviamento dei lavoratori secondo l’ordine di graduatoria quale unica modalità di assolvimento dell’obbligo, non consentendo, pertanto, il ricorso a forme assunzionali diverse da quella numerica (articolo 7, comma 1-bis, L. 68/1999). Quindi, ai fini dell’adempimento alla diffida, le uniche modalità di assolvimento dell’obbligo sono “la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione”, o “la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici”, pertanto il datore di lavoro non può ricorrere alla stipula delle convenzioni.