In merito alle comunicazioni IVA l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti nella Circolare omnibus 8/E. Ecco i principali chiarimenti:
- mancata tenuta del registro dei corrispettivi e opzioni, chiarendo che il decreto fiscale 193/2016 ha previsto un obbligo generalizzato per i soggetti passivi IVA, di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento. I dati, da inviare in forma analitica corrispondono a quelli da inviare, su base opzionale, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015.
- Operazioni non documentate da fattura: L’articolo 21 del D.L. 78 del 2010, prevedeva l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni solo se «di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto». Il venire meno di tale previsione, implica che nessun obbligo di trasmissione è ora previsto per le operazioni attive e passive che non devono essere documentate da fattura, qualunque ne sia l’importo.
- Altri casi di esonero dalla trasmissione dei dati delle fatture In riferimento alla trasmissione dei dati delle fatture, il Legislatore, ha previsto un solo caso di esclusione, relativo ai produttori agricoli situati nelle zone montane. In linea generale, quindi, deve considerarsi venuta meno, in capo ai soggetti passivi IVA, ogni altra causa di esclusione dagli obblighi di trasmissione individuata in base alla previgente formulazione della norma. Pertanto, i contribuenti saranno obbligati a trasmettere i dati di tutte le singole fatture emesse, nonché delle singole fatture ricevute e registrate (comprese le bollette doganali), indipendentemente dal loro valore. Anche le Amministrazioni pubbliche sono esonerate dall’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture ricevute, per effetto della previsione, per tali enti, dell’obbligo di invio delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 244/2007. Resta invece obbligatorio, anche per tali enti, l’invio dei dati delle fatture e delle relative note di variazione, emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, che non siano state trasmesse tramite il Sistema di Interscambio.
- Operazioni certificate tramite scontrino: con il decreto fiscale 193/2016 è venuto meno qualsiasi obbligo di trasmissione per le operazioni attive e passive non documentate da fattura (come scontrino o ricevuta fiscale). I dati delle stesse potranno comunque essere trasmessi – qualora il contribuente scelga di avvalersi, al fine di godere dei relativi benefici, dell’opzione di cui all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015 – secondo le modalità individuate con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del 28.10.2016 e n. 21280 dell’1.12.2016.