La cedolare secca è stata oggetto di chiarimenti nella circolare omnibus di venerdì 7 aprile 2017. In particolare, è stato chiesto se l'aliquota agevolata della cedolare secca al 10% (15% a regime dal 2018), prevista per gli affitti a canone concordato, è applicabile anche ai contratti di locazione abitativa di tipo transitorio. In particolare, l' articolo 3, comma 2, del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 prevede la cedolare secca con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione
- riferiti a unità immobiliari ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE,
- stipulati a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 che ammette che le parti possano stabilire la durata del contratto in ossequio ad esigenze abitative di tipo transitorio diverse da quelle degli studenti universitari
Pertanto, tenuto conto del tenore letterale della norma, l’aliquota ridotta si applica anche ai contratti transitori di cui all’art. 5, comma 1, della legge n.431/1998 ossia ai contratti di durata da un minimo di un mese ad un massimo di 18 mesi, se si tratta ad un contratto di locazione a canone concordato relativo ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa.
Un altro chiarimento, riguarda la novità, introdotta dal decreto fiscale 193/2016, in merito alla quale la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca non implica la decadenza dall’agevolazione. In particolare, in base a quanto previsto nel comma 24 dell’articolo 7-quater del decreto fiscale, è stato stabilito che l’omessa/tardiva opzione per il regime della cedolare secca in sede di proroga del contratto, (effettuata oltre il termine di 30 giorni previsto dall’articolo 17, comma 1 del Testo Unico dell’imposta di registro), non comporta la revoca dell’opzione già esercitata in sede di registrazione del contratto ovvero nelle annualità successive, qualora il contribuente mantenga un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca,
- effettuando i relativi versamenti
- dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.
La nuova disposizione di carattere procedurale trova applicazione anche in relazione alle comunicazioni di proroga del contratto che andavano presentate prima del 3 dicembre 2016, data di entrata in vigore del DL 193/2016, sempreché si tratti di contratti di locazione per i quali in sede di registrazione del contratto ovvero nelle annualità successive sia stata già espressa l’opzione per la cedolare secca e il contribuente abbia mantenuto, come detto, un comportamento concludente con l’applicazione del regime sostitutivo della cedolare secca. La norma ha anche previsto l’applicazione di una sanzione in misura fissa, per la tardiva comunicazione della proroga del contratto, nella misura di
- euro 100,
- euro 50, se la comunicazione è presentata entro 30 giorni.