La dichiarazione 730/2017 precompilata è vicina. Venerdì è stato pubblicato un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con le regole per l'accesso. A partire dall’anno di imposta 2015, sono destinatari della dichiarazione 730 precompilata i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati. Il contribuente direttamente e gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati accedono ai seguenti documenti:
- dichiarazione dei redditi precompilata;
- elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative.
A partire dall’anno di imposta 2016 l’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione 730 precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi:
- quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare;
- spese sanitarie e relativi rimborsi;
- spese veterinarie;
- spese universitarie e relativi rimborsi;
- contributi versati alle forme di previdenza complementare;
- spese funebri;
- spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico.
L’Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.
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Accesso diretto da parte del contribuente: Il contribuente accede direttamente ai documenti in possesso dell'Agenzia attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
- credenziali dispositive Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate;
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID;
- credenziali dispositive rilasciate dall’INPS o dalla Guardia di Finanza o dal sistema informativo di gestione e amministrazione del personale della Pubblica Amministrazione (NoiPA), gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata, può effettuare, in relazione alla propria dichiarazione 730 precompilata, le seguenti operazioni:
- visualizzazione e stampa;
- accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio;
- versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale;
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso;
- consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata;
- consultazione dell’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.
Accesso da parte del sostituto d’imposta, del CAF e del professionista abilitato: Il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il CAF o il professionista abilitato accede ai documenti previa acquisizione della delega. Per l’accesso ai documenti del contribuente i sostituti d’imposta possono avvalersi dei soggetti incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi.
Il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale accedono a una o più dichiarazioni 730 precompilate mediante la trasmissione all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, ovvero Fisconline per i sostituti di imposta con un numero massimo di 20 percipienti, di un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali richiedono i documenti, per l’accesso ai quali è stata acquisita la delega. Nel file inviato sono indicati i seguenti dati
- codice fiscale del soggetto richiedente (sostituto d’imposta, CAF, professionista abilitato);
- codice fiscale del soggetto incaricato ;
- l’elenco dei documenti richiesti contenente, per ciascun contribuente, i seguenti elementi: codice fiscale del contribuente; reddito complessivo del contribuente esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello Unico Persone fisiche; importo esposto al rigo “differenza” nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) o dal quadro RN del modello Unico Persone fisiche;
Richiesta via web: I CAF e i professionisti abilitati possono effettuare richieste di download dei documenti relativi a singoli contribuenti, attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, previo inserimento delle proprie credenziali Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate, nonché dei seguenti dati del contribuente per il quale si richiede la dichiarazione 730 precompilata:
- codice fiscale del contribuente;
- reddito complessivo del contribuente esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello Unico Persone fisiche;
- importo esposto al rigo “differenza” nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) o dal quadro RN del modello Unico Persone fisiche;
- in alternativa ai dati relativi al reddito complessivo e al rigo differenza, se nel secondo anno precedente il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi, l’indicazione dell’assenza di dichiarazione;
- numero e data della delega di cui al punto 5;
- tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante.
Delega per l’accesso: Il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale acquisiscono le deleghe per l’accesso ai documenti, unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. La delega per l’accesso ai documenti contiene le seguenti informazioni:
- codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;
- anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata;
- data di conferimento della delega;
- indicazione che la delega si estende, oltre all’accesso alla dichiarazione 730 precompilata.
Il sostituto d’imposta, il CAF e il professionista abilitato conservano le deleghe acquisite, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti salvo che la delega sia stata acquisita con le modalità di cui al punto 5.2, e individuano uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe. Le deleghe acquisite direttamente in formato elettronico sono conservate nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:
- numero progressivo e data della delega;
- codice fiscale e dati anagrafici del contribuente delegante;
- estremi del documento di identità del delegante.
Presentazione diretta della dichiarazione. Il contribuente, dopo aver effettuato l’accesso di cui al punto 4.1, può inviare telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata direttamente all’Agenzia delle entrate a partire dal 2 maggio. L’Agenzia delle entrate fornisce, entro cinque giorni dalla presentazione della
dichiarazione, una ricevuta identificata dallo stesso numero di protocollo telematico, rilasciato dall’Agenzia stessa, del file di presentazione contenente:
- la data di presentazione della dichiarazione;
- il riepilogo dei principali dati contabili.
L’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4-bis, del decreto n. 164 del 1999, rende disponibili i risultati contabili delle dichiarazioni ai sostituti d’imposta che hanno comunicato la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati stessi. Qualora non sia possibile fornire al sostituto d’imposta il risultato contabile della dichiarazione, l’Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente mediante un avviso nell’area autenticata nonché mediante la trasmissione di un messaggio di posta elettronica. Qualora, invece, il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile della dichiarazione non sia tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio, il sostituto stesso comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate, tramite un’apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia, il codice fiscale del soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio. Di conseguenza l’Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente.