L'Agenzia delle Entrate non può disconoscere la deducibilità del costo di pubblicità inferiore a 200mila euro poiché la deducibilità di questi oneri è prevista espressamente dalla norma con una presunzione assoluta, a chiarirlo la sentenza della Cassazione n. 8981/2017 depositata il 6 aprile 2017.
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società, disconoscendo la deducibilità delle spese di pubblicità sostenute e corrisposte a un’associazione sportiva dilettantistica affinché promuovesse il marchio in occasione degli eventi organizzati.
La Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, innanzitutto richiamando l’articolo 90, comma 8, della legge 289/2002, secondo il quale il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, costituisce per il soggetto erogante e fino al limite di 200.000 euro annui, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti.
Tale somma risulta quindi deducibile nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.
La disposizione legislativa in questione sancisce infatti una presunzione legale di inerenze/deducibilità di tali spese sino alla concorrenza di 200.000 euro, purchè:
- le spese siano erogate ad associazioni sportive dilettantistiche,
- il soggetto sponsorizzante sia una compagine sportiva dilettantistica,
- la sponsorizzazione deve mirare a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor,
- il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. apposizione del marchio sulle divise, l’esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, eccetera).
Nel caso esaminato, tali presupposti erano presenti e incontestati con la conseguenza che l’ufficio non poteva disconoscere la deducibilità delle somme.
Riferimenti Normativi:
comma 8 articolo 90 Legge 289/2002 : Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa', associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche' di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita' nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attivita' del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."