La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), con la circolare n. 1174 del 22 marzo 2017 ha chiarito alcune questioni operative per i gestori di fondi pensione in relazione alla nuova Rendita integrativa anticipata "RITA"prevista dalla legge n. 232/2016. Si tratta della possibilità , per i lavoratori che hanno versato la loro contribuzione alla previdenza complementare, di fruire del capitale accumulato per anticipare l'assegno pensionistico. In particolare la circolare afferma che:
Sarà di competenza della forma pensionistica complementare procedere direttamente alla erogazione della rendita, ed essa potrà avere anche diverse alternative riguardo la tempistica piu adatta alle esigenze del cliente
Inoltre specifica che "Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di “rendita integrativa temporanea anticipata”, l’iscritto conserverà il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale, che continuerà ad essere gestita dalla forma pensionistica complementare".
Gli istituti finanziari anche tenuto conto del carattere sperimentale di questa forma di anticipo pensionistico, dal punto di vista della documentazione informativa dovranno predisporre :
- un documento informativo volto a spiegare le caratteristiche della “rendita integrativa temporanea anticipata”, nel quale dovrà essere data evidenza delle condizioni prescritte dalla normativa per la sua fruizione, delle periodicità previste dalla forma per il frazionamento e delle modalità di erogazione;
- un Modulo per la richiesta della prestazione
Infine la commissione di vigilanza raccomanda che " la porzione di montante accumulato di cui si chiede il frazionamento continui ad essere mantenuta in gestione dall'istituto di riferimento, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti. Tale montante dovrà essere riversato nel Comparto più prudente della forma pensionistica complementare (previa atutorizzazione del cliente ). Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell’incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.