Il super ammortamento è stato oggetto di chiarimenti nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7/E del 4 aprile 2017. Uno dei punti chiariti, riguarda l'ipotesi che il bene che ha goduto del super ammortamento venga ceduto ceduto prima della completa fruizione dell’agevolazione. Si ricorda che il super ammortamento consiste in una maggiorazione extracontabile del costo di acquisto di beni strumentali nuovi pari al 40%. L’agevolazione, vigente dal 15 ottobre 2015, è stata prorogata dalla Legge di stabilità 2017 (Legge 232/2016) fino al 31.12.2017 con alcune modifiche rispetto alla disciplina prevista per lo scorso anno.
In particolare, nel caso di cessione del bene agevolato:
- nell’esercizio di cessione, la maggiorazione sarà determinata secondo il criterio pro rata temporis;
- le quote di maggiorazione non dedotte non potranno più essere utilizzate, né dal soggetto cedente, né dal soggetto cessionario;
- le quote di maggiorazione dedotte non saranno oggetto di “restituzione” da parte del soggetto cedente poiché la normativa in esame non prevede alcun meccanismo di recapture.
La cessione del bene agevolato nell’ambito di una operazione di sale and lease back, non comporta il venir meno dell’agevolazione, che continuerà ad essere fruita secondo le regole e la dinamica temporale originaria, indipendentemente dal sopravvenuto contratto di leasing.
Si ricorda che la maggiorazione del costo si applica esclusivamente con “riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento” e, pertanto, essa non rileva ai fini del calcolo della plusvalenza/minusvalenza derivante dalla cessione del bene.