Per l'intermediazione immobiliare nella dichiarazione dei redditi 730/2017, dall’imposta lorda si detrae il l9%, dei compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità se indicato nell’atto di cessione dell’immobile.
Nell’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l’obbligo di dichiarare:
- se si sono avvalse di un mediatore e, nell’ipotesi affermativa, fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
- il codice fiscale o la partita IVA;
- il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;
- l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.
La detrazione spetta non solo per l’acquisto della proprietà, ma anche per l’acquisto di altri diritti reali (quali ad esempio l’usufrutto) a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale. Considerato l’esplicito riferimento della legge all’acquisto dell’abitazione principale, la detrazione spetta esclusivamente all’acquirente dell’immobile; il venditore, pertanto, non può beneficiare della detrazione in esame anche se ha corrisposto la relativa provvigione all’intermediario immobiliare.
La detrazione si applica su un importo non superiore a euro 1.000 e si esaurisce in un unico anno di imposta. Se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, calcolata nel limite citato, deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione delle percentuali di proprietà anche se la fattura è intestata ad un solo comproprietario.
Come chiarito nella Circolare 7/e 2017 dell'Agenzia delle Entrate, in merito alla documentazione da conservare:
- la detrazione non spetta se la fattura rilasciata dall’intermediario immobiliare è intestata ad un soggetto non proprietario;
- nel caso in cui la fattura è intestata ad un solo proprietario ma l’immobile è in comproprietà, è necessario integrarla con i dati anagrafici del comproprietario mancante;
- se la fattura è intestata al proprietario dell’immobile e ad un altro soggetto non proprietario, è necessario che in fattura venga specificato (o integrato) che l’onere è stato sostenuto solo dal proprietario.