HOME

/

FISCO

/

REDDITI PERSONE FISICHE 2024

/

730/2017: RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

2 minuti, Redazione , 27/06/2017

730/2017: rilascio del visto di conformità

Visto di conformità per la dichiarazione dei redditi 2017. Le responsabilità dei professionisti e dei contribuenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

La dichiarazione dei redditi 730/2017 è stata oggetto di chiarimenti nella corposa circolare 7/e dell'Agenzia delle Entrate del 04.04.2017. Uno dei primi argomenti affrontati è il rilascio del visto di conformità, in quanto dopo le novità introdotte dall'articolo 6 del DLGS 175 /2014 viene espressamente tutelato il legittimo affidamento dei contribuenti che si rivolgono ai CAF o ai professionisti abilitati per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In particolare il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, salvo il caso di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Questa responsabilità è conseguente al rilascio del visto di conformità infedele sulla verifica:

  • della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, con quello delle relative certificazioni esibite;
  • delle detrazioni d’imposta spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
  • delle deduzioni dal reddito spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
  • dei crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodottidal contribuente.

Per quanto riguarda la documentazione esibita dal contribuente utile ai fini dei controlli diversi da quelli di cui all’art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, rimane fermo che il CAF o il professionista abilitato è responsabile per la non corretta verifica:

  • della corrispondenza dell’ammontare degli imponibili con quello delle relative certificazioni esibite (CU)
  • dell’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;
  • delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione;
  • delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze dei dati della dichiarazione;
  • dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;
  • degli attestati degli acconti versati o trattenuti.

Qualora il CAF o il professionista abilitato successivamente alla trasmissione della dichiarazione riscontri errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione stessa, avvisa il contribuente al fine di procedere all’elaborazione e trasmissione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione rettificativa.

Sia nel caso di presentazione della dichiarazione rettificativa del contribuente che nel caso di comunicazione dei dati rettificati da parte del CAF o del professionista abilitato, la responsabilità di questi ultimi è limitata al pagamento dell’importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente soggetta a riduzione ai sensi dell’art. 13 del DLGS n. 472 del 1997, mentre l’imposta e gli interessi restano a carico del contribuente.

Scarica il testo della Circolare del 04.04.2017 n. 7.

Ti potrebbe interessare il foglio di calcolo con tutte le ceck list per il rilascio del Visto di Conformità Iva e altri crediti fiscali

Tag: DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ REDDITI PERSONE FISICHE 2024 REDDITI PERSONE FISICHE 2024

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

boccia serafino - 06/04/2017

DOMANDA: e normale che il mio CAF non rilasci ricevuta per la somma percepita alla presentazione del 730 ?

Fadamia - 10/04/2017

ritengo assolutamente NO!!!!!

Miky - 06/04/2017

In questo modo i CAF diventano, di fatto, operatori dello Stato (con la differenza che un dipendente dell'Agenzia delle Entrate, non paga allo Stato i propri errori e viene retribuito a prescindere dalla quantità di lavoro svolto, mentre i CAF vengono pagati solo per le dichiarazioni trasmesse - cottimo-). Questa operazione, però, si traduce nell'ennesimo onere per il contribuente che, COSTRETTO a rivolgersi ai CAF si vede richiedere un compenso di 30/50 Euro per la trasmissione di un semplice 730 già compilato, proprio con la "scusa" che il CAF appone il "visto di conformità". E così, noi cittadini contribuenti, ci troviamo a mantenere il carrozzone statale (Agenzia delle Entrate) e "l'industria delle dichiarazioni" (CAF & Company), diciamo che questa operazione muove dai 50 ai 100 Euro per ogni dichiarazione presentata (una bella sommetta sottratta alla fiscalità generale e di conseguenza ai servizi che lo Stato dovrebbe dare in cambio delle tasse che esige, senza contare che poi questi soldi mancano nel bilancio ) A questo si aggiunga il foraggiamento di chi si occupa della riscossione delle nostre tasse (anche questi percepiscono un agio per ogni versamento che noi facciamo) e PAGOPA è l'ultima "invenzione" del nostro governo. E via così con una economia della carta che sottrae risorse alla collettività per creare posti di lavoro improduttivi ......... E la luce che vediamo in fondo al tunnel..........sono i fari del TRENO!!!!

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA FISCALE 2023-2024 · 20/12/2024 Beni ai dipendenti: dal 2025 valore medio o di costo

Con il Decreto Irpef Ires cambia il metodo di valorizzazione da parte di datori di lavoro dei fringe benefits ai dipendenti

Beni ai dipendenti: dal 2025 valore  medio o di costo

Con il Decreto Irpef Ires cambia il metodo di valorizzazione da parte di datori di lavoro dei fringe benefits ai dipendenti

Il Quadro RW: il ravvedimento e le sanzioni

Quadro RW: il lavoro all'estero, le sanzioni, l'accertamento e il ravvedimento

Cassetto Fiscale: quali informazioni contiene

Il Cassetto Fiscale delle Entrate: ogni contribuente può accedervi per tutte le informazioni fiscali che lo riguardano, cosa contiene e come funziona

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.