Le parti delle unioni civili rientrano tra i collaboratori o coadiutori familiari ai fini della Gestione separata INPS. Nella circolare 66 2017 del 31 marzo l'INPS interviene con chiarimenti sulle novità legate al nuovo istituto delle Unioni civili e alla disciplina delle convivenze di fatto in relazione agli obblighi previdenziali e ai regimi dei lavoratori autonomi e delle imprese familiari
In particolare per quanto riguarda l’obbligo contributivo nelle gestioni autonome, la totale parificazione prevista dal comma 13 ed il comma 20 della legge 76-2016, tra coniuge e parte dell'unione civile " nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché'negli atti amministrativi e nei contratti collettivi" si applica:
- sia ai fini dell’individuazione dei soggetti che svolgono attività lavorativa in qualità di collaboratori del titolare d’impresa o, se l’impresa assume forma societaria, di estensione delle tutele previdenziali in vigore per gli esercenti attività autonoma anche ai coadiuvanti uniti al titolare da un rapporto di unione Ne deriva che,il titolare che effettua comunicazioni all'inps mediante il sistema ComUnica, potrà indicare come proprio collaboratore colui al quale è unito civilmente, identificandolo, nel campo relativo al rapporto di parentela, quale coniuge.
- sia nella ambito di una impresa familiare , per cui i diritti ed obblighi di natura fiscale e previdenziale dei relativi partecipanti si applicano , come al coniuge , anche alla parte dell'unione civile.
Diverso il caso delle convivenze di fatto che sono definite " unioni stabili tra due persone maggiorenni, legate da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza , non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile". La cicolare sottolinea che "la nuova normativa estende al convivente alcune tutele, espressamente indicate, riservate al coniuge o ai familiari, ad esempio in materia penitenziaria, sanitaria, abitativa, ma non introduce alcuna equiparazione di status, né estende al convivente gli stessi diritti/obblighi di copertura previdenziale previsti per il familiare coadiutore.
Pertanto, il convivente di fatto, non avendo lo status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare d’impresa, non è contemplato dalle leggi istitutive delle gestioni autonome quale prestatore di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare.
Inoltre, l’eventuale attribuzione di utili d’impresa al convivente di fatto, da parte del titolare, ai sensi del nuovo articolo 230 ter, non ha alcuna conseguenza in ordine all’insorgenza dell’obbligo contributivo del convivente alle gestioni autonome, mancando i necessari requisiti soggettivi, dati dal legame di parentela o affinità rispetto al titolare.