Il principio contabile 32 sugli strumenti finanziari derivati disciplina i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei derivati finanziari, nonché le informazioni da presentare in Nota Integrativa.
L’obbligo di rilevazione dei derivati riguarda tutti i bilanci, anche quelli redatti in forma abbreviata, escluse solo le micro imprese.
Per capire bene l'impatto delle modifiche sui bilanci 2016 abbiamo organizzato un VideoCorso che si terrà mercoledi 5 aprile alle ore 15,30.
Per la definizione di “derivato” il DLgs 139/15 dispone di fare riferimento ai principi contabili internazionali omologati dall’Unione europea. Lo IAS 39 richiede la manifestazione contemporanea di tre requisiti affinché uno strumento finanziario sia annoverabile nella categoria dei derivati:
- il suo valore varia al variare dell’elemento sottostante al contratto
- non è previsto un esborso iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile ai cambiamenti dei fattori di mercato,
- è regolato a una data futura.
I derivati sono utilizzati per coprirsi dai rischi (non solo…), tuttavia a volte essi stessi creano dei rischi al sottoscrittore:
- rischio di default
- rischio di consegna (l’acquirente non paga o il venditore non consegna)
- liquidità (è impossibile chiudere la posizione)
- rischio di roll-over (è impossibile rinnovare la copertura)
- rischio sistemico
L’esposizione in bilancio degli strumenti derivati è stata modificata dalla riforma contabile senza sconti per nessuno: anche le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis) dovranno applicare i nuovi criteri di valutazione.