ANPAL ha pubblicato sul proprio sito numerose risposte ai quesiti più frequenti giunte dagli utenti sull’Assegno di ricollocazione . L'assegno di ricollocazione (AdR) è un finanziamento ai centri per l'impiego e ad enti accreditati per progetti personalizzati di ricollocazione dei disoccupati che hanno già fruito per il periodo massimo dell'indennità di disoccupazione NASPI . Il progetto prevede iniziative di orientamento e formazione e contatti con aziende, fino all'offerta di un lavoro coerente con la figura del lavoratore . Il finanziamento viene erogato dall'ANPAL solo se il progetto raggiungeeffettivamente l'obiettivo di una nuova occupazione .
Il mese scorso è stata avviata la fase sperimentale con l’invio delle lettere indirizzate a circa 30 mila destinatari, scelti casualmente tra gli iscritti ai Centri per l'impiego che saranno i primi a essere avviati ai progetti di ricollocazione con AdR. L'ANPAL informa che chi voglia sapere se è stato inserito nel campione puo farlo accedendo al sito dell’Anpal e, cliccando alla voce “assegno di ricollocazione” e inserendo il proprio codice fiscale,
Di seguito alcui chiarimenti forniti in particolare in materia di indennità di disoccupazione NASPI
Se una persona a cui è stato rilasciato l’AdR termina successivamente la NASPI, anche durante il periodo di fruizione del servizio di assistenza alla ricollocazione, quali sono le conseguenze?
La percezione della NASPI (da più di 4 mesi) è esclusivamente requisito di accesso alla misura. Quindi, il destinatario che termini la fruizione della NASPI mantiene il diritto a fruire dell’AdR per tutta la sua durata.
In caso di mancata accettazione di un’offerta congrua di lavoro da parte del destinatario dell’AdR, che non sia più percettore della NASPI, quali sono le conseguenze con riferimento all’AdR?
In caso di mancata accettazione di un’offerta congrua di lavoro, il destinatario esce dalla misura (decade dall’assegno).
Quanto tempo ha il percettore di NASpI da oltre i quattro mesi per richiedere l’assegno di ricollocazione?
La persona disoccupata che percepisce la NASPI da oltre 4 mesi può richiedere l’assegno di ricollocazione entro il periodo di percezione della stessa Naspi.
Se uno aderisce, gli viene sospeso il sussidio NASPI?
No. Continua a percepire il sussidio NASPI. L’Assegno non è denaro che va al percettore ma è un buono da spendere per ricevere da un soggetto erogatore pubblico o privato un servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione. L’assegno sarà riconosciuto al soggetto erogatore scelto, prevalentemente a risultato occupazionale conseguito.
Si può usufruire del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione anche dopo la conclusione del periodo di percezione della NASPI?
Si, dal momento che il periodo di percezione della NASPI (dopo 4 mesi) è condizione per la sola richiesta dell’ADR.