Con la recente Sentenza n. 61/2017, il Tribunale di Parma ha chiarito le motivazioni sull’inapplicabilità dell’obbligo assicurativo INAIL nei confronti dei Professionisti componenti uno Studio Associato.
Il Tribunale di Parma, ha accolto il ricorso dei professionisti contro il verbale unico di accertamento dell'Inail, che assimilava l'associazione tra professionisti alle 'società di fatto', dunque alla forma giuridica dell'impresa. Il verbale unico di accertamento degli ispettori prevedeva l’apertura di un rapporto assicurativo nonché la quantificazione dei premi e delle relative sanzioni. Il principio applicato dall'INAL- secondo cui a parità di rischio infortunistico deve corrispondere parità di tutela assicurativa -indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro- secondo il tribunale non regge; infatti se fosse concretamente applicato, si dovrebbero assicurare anche i professionisti che svolgono la loro attività in forma individuale. Al contrario, dicono i giudici , si tratta di una «irragionevole forzatura».
Sulla questione l’anno scorso si era pronunciata anche la Corte Costituzionale , la quale con l’ordinanza dell’11 febbraio 2016, aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale che era stata sollevata dal Tribunale di Brescia , relativamente alla sussistenza dell’obbligo assicurativo INAIL per gli studi professionali e ha precisato che spetta alla prudente discrezionalità del legislatore stabilire per legge l’area dei lavoratori beneficiari dell’assicurazione obbligatoria.