Con il messaggio 1360/2017 l’Inps fornisce alcuni chiarimenti sull’isopensione, uno strumento di anticipo pensionistico introdotto dalla Legge Fornero n. 92 2012 . L'isopensione si puo utilizzare nei casi di eccedenza di personale, nei confronti dei lavoratori più prossimi alla pensione, previ accordi stipulati tra i datori di lavoro e organizzazioni sindacali. Consiste nell’erogazione di un assegno di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti e dei contributi fino all'età del pensionamento, a carico del datore di lavoro. Sono interessati i lavoratori a tempo indeterminato che si trovino nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la pensione entro un periodo massimo di quattro anni (48 mesi).
A proposito della contribuzione figurativa correlata, il messaggio ricorda che la metodologia di calcolo per gli esodi che si collocano prima e dopo maggio 2015 è diversa e fornisce alcuni chiarimenti sulla compilazione del flusso Uniemens . Infatti la retribuzione media mensile sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati segue il metodo in uso per l’indennità di disoccupazione, quindi per gli esodi avvenuti prima del 1° maggio 2015 con media biennale (come per l’Aspi), da maggio 2015 con media quadriennale (come per la Naspi). Tale informazione va esposta in Uniemens nell’elemento “Qualifica1”, specificando uno dei due codici (T o V) per domande di esodo precedenti o successive al 1° maggio 2015.
Inps specifica inoltre che gli algoritmi interni per l’accredito contributivo (utile al diritto e alla misura pensionistica) terranno automaticamente conto dell’eventuale presenza di settimane di part time all’interno del periodo di calcolo (bi o quadriennale) Così, in presenza di lavoratori a tempo pieno, la procedura accrediterà 52 settimane al diritto pensionistico, e riadeguerà invece la misura e il diritto dell’accredito in caso di part time.
Tale novità non impatta sugli adempimenti a carico del datore di lavoro.