Chi procede all'estrazione di beni non comunitari introdotti in un deposito Iva in regime di libera pratica è tenuto al pagamento dell'imposta secondo il meccanismo dell'inversione contabile, previa prestazione di idonea garanzia, non necessaria se si possiedono determinati requisiti di affidabilità ,così come recentemente disciplinati all'articolo 2 del Decreto Ministeriale 23 febbraio 2017.
In assenza di tali requisiti, va prestata garanzia a favore del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, per l'importo corrispondente all'imposta dovuta per la durata di sei mesi dalla data di estrazione, con le stesse modalità previste per la garanzia dei rimborsi Iva superiori a 30mila euro. I due modelli sono stati approvati ieri con provvedimento firmato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate. In particolare:
- il primo modello consente di effettuare la costituzione della garanzia mediante la creazione di un deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato presso un intermediario finanziario/banca. Il modello, compilato a cura dell'intermediario, deve essere consegnato alla direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del richiedente, cioè di colui che intende estrarre beni dal deposito Iva.
- Il secondo modello deve essere utilizzato per prestare la garanzia attraverso polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. Va compilato a cura della società o banca che rilascia la garanzia e, come l'altro, deve essere consegnato deve essere consegnato alla direzione provinciale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del richiedente.
Il Provvedimento è allegato a questo articolo.