Il Ministero Della Giustizia, con Decreto ministeriale 14 febbraio 2017, n. 34, ha stabilito il regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247. I consigli dell'Ordine degli Avvocati possono, anche d'intesa con altri ordini appartenenti allo stesso distretto, deliberare la costituzione di camere arbitrali e di conciliazione per l'amministrazione di procedure arbitrali, di conciliazione e di altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.
La costituzione avviene con delibera del consiglio dell'ordine contenente l'atto costitutivo e lo statuto che dovrà indicare:
a) la denominazione della struttura;
b) lo scopo;
c) la sede;
d) i criteri per l'adozione del regolamento recante le norme relative al funzionamento della camera arbitrale e di conciliazione e ai relativi costi.
La camera arbitrale e di conciliazione, dotata di autonomia organizzativa ed economica, amministra i procedimenti di arbitrato e di conciliazione in conformità al presente decreto. La camera arbitrale e di conciliazione stabilisce altresì le modalità del proprio finanziamento e di tenuta della propria contabilità.
Il consiglio dell'ordine stipula, in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio nazionale forense, una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi per i danni causati dagli arbitri e dai conciliatori designati per lo svolgimento di attività cui è preposta la camera arbitrale e di conciliazione.