La legge di bilancio 2017 ha previsto dal 1 °gennaio 2017 l'aumento del costo massimo deducibile per agenti e rappresentati per le auto in leasing da 3.615,20 a 5.164,57 euro. Com'è noto l’articolo 164 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) detta i limiti di deducibilità dei costi degli automezzi utilizzati nell’esercizio d’impresa, arte o professione prevedendo che per il veicolo:
- esclusivamente strumentale “nell’attività propria” dell’impresa o adibita ad uso pubblico (art. 164 c. 1 lett. a)) la deducibilità è pari al 100%
- dato in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (art. 164 c. 1 lett. b-bis)) la deducibilità è pari al 70%;
- generalità dei casi (art. 164 c. 1 lett. b)) la deducibilità è pari al 20% nel limite del costo massimo di € 18.075,99.
Nel caso degli agenti e rappresentanti di commercio e relativamente alle autovetture, autocaravan, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello esclusivamente strumentale all’attività d’impresa, la percentuale di deducibilità è all'80%. Per questi soggetti e limitatamente alle autovetture, il limite quantitativo di 18.075,99 euro è elevato a 25.822,84 euro.
Fino al 31.12.2016 in base a quanto previsto dall’art. 164, TUIR, i costi relativi al noleggio dei veicoli da parte dell’agente e rappresentante di commercio erano deducibili:
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nella misura dell’80% ed entro un tetto di spesa massimo pari a:
- € 3.615,20 per autovetture ed autocaravan (di cui alle lett. a) ed m), art. 54, D.Lgs. n. 285/1992);
- € 774,69 per motocicli (di cui all’art. 53, D.Lgs. n. 285/1992);
- € 413,17 per ciclomotori (di cui all’art. 52, D.Lgs. n. 285/1992).
Il comma 37 della Legge di Stabilità 2017 ha introdotto una differenziazione in relazione al limite massimo di deducibilità per la locazione/noleggio in relazione agliagenti di commercio (analogamente a quanto già previsto per l’acquisto/leasing) dell’autovettura.
In particolare a partire dal 1° gennaio 2017 tale costo massimo fiscale passa da € 3.615,20 a € 5.164,57