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SPESOMETRO 2017: NO PER COMMERCIANTI AL DETTAGLIO E TOUR OPERATOR SOTTO I 3.000

1 minuto, Redazione , 27/03/2017

Spesometro 2017: no per commercianti al dettaglio e tour operator sotto i 3.000

Escluse le PA. Per commercianti al dettaglio e tour operator nessun obbligo sotto i 3mila euro, esclusi anche i dati black list e quelli trasmessi con il sistema tessera sanitaria

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Anche per il 2016 le Amministrazioni pubbliche sono esonerate dall'invio dello spesometro. A chiarirlo il comunicato stampa del 24 marzo dell'Agenzia delle Entrate che ha precisato che è in corso di emanazione un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che recepirà anche le richieste di commercianti al dettaglio e tour operator, limitando, anche per quest’anno, l’obbligo di comunicazione delle operazioni Iva per questi soggetti.

In particolare, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti di natura tributaria, inoltre, i contribuenti che hanno già trasmesso i dati al sistema Tessera sanitaria, compresi gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri e ostetriche/i e dei tecnici sanitari, possono non indicare nel Modello polivalente dello Spesometro i medesimi dati. Tuttavia, qualora risulti più agevole dal punto di vista informatico, è possibile comunque inviare, oltre ai dati previsti dal Dl 78/2010 (art. 21, comma 1), anche i dati già trasmessi al sistema Tessera sanitaria.

 Il Dl 193/2016 ha eliminato l’obbligo della comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi cosiddetti black list a partire dall’anno di imposta 2016. Le operazioni con questi Paesi non devono essere più incluse, quindi, nella Comunicazione Polivalente 2017 ma, qualora sia più agevole per il contribuente continuare a trasmetterle per ragioni di carattere informatico, le medesime possonoancora essere inserite nel quadro BL o, in alternativa, nei quadri FN e SE.

 Anche quest’anno i soggetti che operano al dettaglio (art. 22 del Dpr n. 633/1972) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3mila euro, al netto dell’Iva, effettuate nel 2016 mentre i tour operator (art. 74-ter del Dpr n. 633/1972) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’Iva.

Tag: ESTEROMETRO 2022 ESTEROMETRO 2022

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