Entro il 31 marzo 2017 gli amministratori devono scegliere se deliberare
- l’approvazione del progetto di bilancio
- il differimento del termine per l'approvazione.
Com'è noto infatti, il progetto di bilancio deve essere approvato dall’assemblea dei soci 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ma può essere anche prevista la cd "proroga occasionale" cioè un termine maggiore in presenza di particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società. In questo caso lo statuto societario, non deve necessariamente contenere un’elencazione analitica e specifica delle fattispecie che giustificano il differimento, potendo limitarsi a fare un riferimento generico a tali circostanze, la cui sussistenza in concreto dovrà essere individuata caso per caso dagli amministratori. In particolare, secondo quanto indicato dal Cndcec nel comunicato del 16 gennaio 2017, l’applicazione delle nuove disposizioni del Dlgs 139/2015, può rappresentare una delle cause di differimento per l’approvazione del bilancio 2016 da parte dell’assemblea dei soci. Si ricorda che nel caso in cui non venga predisposta la relazione sulla gestione (quando cioè si redige il bilancio in forma abbreviata), l’indicazione richiesta nella relazione sulla gestione deve essere riportata nella nota integrativa.
Il termine diventa il 15 aprile, nel caso di società prive del collegio sindacale. Chi sceglie il differimento deve tenere presente i conseguenti oneri informativi, in sede di redazione della relazione sulla gestione e della nota integrativa, nonché i relativi riflessi fiscali, in sede di versamento delle imposte.