Nel messaggio INPS 1274 2017 l'istituto riepiloa la modalità per la prescfrizione delle cure termali a carico dell'INPS e annuncia che per l’anno 2017 l’attività termale avrà inizio il 27/03/2017 e avrà termine il 2/12/2017. Gli accertamenti degli uffici preposti sono iniziate , anche in considerazione del fatto che gli assicurati tdevono iniziare il trattamento entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di accoglimento della domanda.
ADEMPIMENTI SANITARI
Viene evidenziato che, come previsto dall’art. 20 del DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato in G.U. n. 65 del 18 marzo 2017, ha stabilito che l'erogazione delle prestazioni di assistenza termale è garantita ai soggetti, inclusi gli assicurati dell'INPS e dell'INAIL, affetti dalle patologie indicate nell'allegato 9 al decreto, che possono trovare reale beneficio da tali prestazioni. Le cure infatti devono avere come obiettivo quello sconciugrare l'insorgenza di patologie invalidanti nei lavoratori ancora attivi oppure di superarla per differire così l'erogazione delle prestazioni di invalidità/inabilità "Ne discende che le prestazioni termali trovano corretto motivo di erogazione solo allorché possano avere un reale effetto terapeutico sui processi morbosi denunciati. Restano valide in tal senso le indicazioni circa la prescrivibilità limitata alle seguenti patologie: Malattie Reumatiche: Osteoartrosi ed altre forme degenerative, reumatismi extra-articolari; Malattie delle vie respiratorie: bronchiti croniche semplici o accompagnate da componente ostruttiva (con esclusione dell’asma e dell’enfisema avanzato, complicato da insufficienza respiratoria grave o da cuore polmonare cronico)."
Si conferma il limite massimo di erogazione stabilito in cinque cicli totali, per il quale a decorrere dall’anno in corso non è ammessa alcuna deroga. Inoltre si specifica che sono autorizzabili cicli ulteriori al terzo solo qualora sia oggettivamente documentato il reale beneficio conseguito con i precedenti trattamenti.
La documentazione necessaria per la richiesta:
Sia alla prima visita che nei successivi controlli l’Assicurato dovrà esibire, obbligatoriamente , la seguente documentazione:
- Certificazione specialistica attestante la patologia e l’indicazione terapeutica al trattamento termale;
- esami strumentali che documentino adeguatamente la patologia attestata (immagini radiologiche, esami di tipo funzionale quali la spirometria, ecc.);
- visita cardiologica ed esame elettrocardiografico recenti e comunque non anteriori a 3 mesi.
In tutti i casi dovrà essere verificato la patologia sia in uno stadio clinico in cui le cure termali possano comportare un reale beneficio ai fini della prevenzione della condizione di invalidità pensionabile: " è di tutta evidenza che si debbano escludere quindi le patologie in fase del tutto iniziale o in fase avanzata per le quali le cure termali non perseguirebbero in ogni caso le finalità istituzionali."
Il documento dell'INPS elenca inoltre i casi in cui vi sono controindicazioni alla Fangoterapia e sottolinea infine come " Le patologie tutelate (malattie osteoarticolari e bronco-polmonari) comportano ripercussioni menomanti sulle sole attività che richiedono un particolare impegno motorio e/o cardio-respiratorio e quindi, più in generale, sulle attività ad alto consumo energetico".
Quindi il trattamento termale va garantito in via prioritaria ai lavoratori interessati alle attività ad alto consumo energetico e non a quelle di tipo impiegatizio.