Il D.L. n. 25 del 17 marzo 2017 ha abrogato le disposizioni in materia di lavoro accessorio, per cui dalla stessa data non è più consentito l’acquisto di voucher o “buoni lavoro”. Sul sito INPS è apparso un comunicato in cui si ribadisce quanto previsto dal decreto , per cui è ancora possibile utilizzare i voucher già acquistati fino al 31 dicembre 2017. In realtà moltissimi utenti segnalavano che ieri non era possibile attivare telematicamente i buoni lavoro in quanto la procedura INPS da un messaggio di errore. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro si è attivato e il problema tecnico è stato risolto dall'INPS in serata
I consulenti del lavoro si erano espressi anche con un parere della Fondazione studi (n. 2 2017) nella quale si segnalava il corto circuito normativo provocato dalla impovvisa abrogazione che non ha previsto nemmeno un regime transitorio per l'utilizzo dei buoni residui. Il documento afferma che " un eventuale conflitto connesso alla conduzione del rapporto di lavoro accessorio, per qualsiasi ragione o causa, non troverebbe alcun riferimento normativo cui ancorare il giudizio e la risoluzione del conflitto stesso. Con una conseguente incertezza senza pari". Inoltre la possibilità di usare i voucher residui senza piu l'obbligo di comunicazione preventiva, e quindi senza le pesanti sanzioni che erano state da poco introdotte, potrebbe portare di nuovo ad un uso distorto e illecito dello strumento che si intende abolire . I consulenti del lavoro invocavano quindi un sollecito intervento correttivo, perlomeno in materia di regime transitorio per i prossimi mesi.
Nel pomeriggio di ieri 21 marzo è stato pubblicato un Comunicato sul sito del Ministero del lavoro in cui si specifica che "l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto". In sostanza, solo per i voucher già in possesso degli utenti perché acquistati prima del 17 marzo 20917, vanno seguite le norme abrogate dal decreto ovvero attivazione sul sito inps e comunicazione preventiva all'ispettorato nazionale del lavoro, con le sanzioni già previste in caso di inadempimento . Non si puo negare però che dal punto di vista normativo la situazione resti problematica, il comunicato ministeriale infatti non ha basi di diritto certe e in caso di contestazioni potrebbe risultare difficile agli organi ispettivi dimostrare la violazione degli obblighi previsti da norme ufficialmente abrogate.