La disciplina dei contratti a canone concordato, introdotti dalla legge 431/98, viene rinnovata con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto interministeriale del 16 gennaio 2017.
Una delle principali novità contenute nel decreto è che Associazioni e sindacati potranno attestare la rispondenza del contratto di locazione ai contenuti della convenzione, ovvero per i contratti non assistiti da organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, a discrezione delle parti potrà essere richiesta, ad associazioni e sindacati, l'attestazione di rispondenza del contratto di locazione ai contenuti della convenzione.
Gli accordi territoriali definiranno quindi le modalità di attestazione di questi, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.
Altra importante novità rispetto al passato è la possibilità di siglare contratti a canone concordato dovunque, grazie al fatto che le norme convenzionali sono applicabili sia nei Comuni dove sia stato fatto un accordo territoriale (presupposto necessario per fare contratti “concordati”) ma anche, a quelli sottoscritti negli altri Comuni, di conseguenza adesso, anche nei comuni privi di alta tensione abitativa diventa possibile fare gli accordi territoriali e stipulare contratti concordati (si ricorda che prima ci si doveva limitare ai Comuni ad alta tensione abitativa).
Altre novità riguardano i contratti di natura transitoria, i cui canoni sono gli stessi dei contratti concordati con durata 3 anni + 2 (gli accordi in questo caso possono prevedere variazioni, fino ad un massimo del 20 per cento, dei valori minimi e massimi dei canoni per tenere conto, anche per specifiche zone, di particolari esigenze locali). Questi potranno essere definiti solo nei Comuni con oltre 10mila abitanti.
Per quanto riguarda i contratti di locazione per studenti universitari, nei Comuni sede di università, di corsi universitari distaccati e di specializzazione, e comunque di istituti di istruzione superiore nonchè nei Comuni limitrofi e qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di formazione post laurea , quali master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti, in un comune diverso da quello di residenza, possono essere stipulati contratti per studenti universitari di durata da sei mesi a tre anni, rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore da comunicarsi almeno un mese e non oltre tre mesi prima. Tali contratti possono essere
sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari o dalle aziende per il diritto allo studio.
In allegato al Decreto:
- Allegato A - LOCAZIONE ABITATIVA (Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)
- Allegato B - LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA (Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)
- Allegato C - LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI (Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 3)
- Allegato D - TABELLA ONERI ACCESSORI RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE
- Allegato E - PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE NONCHE’ MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE