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REGISTRO OPERE PROTETTE: NIENTE IMPOSTA DI BOLLO SULLA CERTIFICAZIONE

1 minuto, Redazione , 20/03/2017

Registro opere protette: niente imposta di bollo sulla certificazione

Niente imposta di bollo sulla certificazione di avvenuta registrazione delle opere protette nel Registro Pubblico Generale, posta in calce alla dichiarazione di deposito che viene restituita

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In relazione alla certificazione di avvenuta registrazione delle opere protette nel Registro Pubblico Generale, posta in calce ad una delle due dichiarazioni di deposito che viene restituita all’interessato, l’imposta di bollo può essere assolta con il pagamento di un’unica imposta nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, secondo il principio enunciato dall’articolo 13, comma 3, punto 7) del DPR n. 642 del 1972, quindi tenuto conto che la certificazione attesta l’avvenuta iscrizione dell’opera in un pubblico registro, e viene apposta su un documento che ha già scontato l’imposta di bollo (dichiarazione di deposito dell’opera) non è dovuta una ulteriore imposta di bollo per l’attestazione di eseguita registrazione.

Questo il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate fornito con Risoluzione del 16 marzo 2017 n. 34, che qui alleghiamo.

Per quanto riguarda la procedura di registrazione di un'opera, ricordiamo che nel Registro pubblico generale delle opere protette (Rpg) sono riportate le opere soggette all’obbligo del deposito con l’indicazione del nome dell’autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le ulteriori indicazioni stabilite dal regolamento, la registrazione, quindi, ha una funzione di pubblicità-notizia circa la paternità dell’opera e della sua pubblicazione.

Il deposito si effettua con la presentazione all’ufficio, da parte del proprietario, di un esemplare dell’opera, accompagnato da una dichiarazione, in doppio originale.
A sua volta l’ufficio inserisce nel Registro generale il contenuto della dichiarazione, indicando il giorno della sua presentazione e il numero d’ordine e conserva nei suoi archivi gli esemplari delle opere, apponendovi il numero di registrazione. Restituisce, quindi, a chi effettua il deposito, un originale della dichiarazione e una certificazione di eseguita registrazione (articolo 31, commi 1 e 2, del citato regolamento).
Pertanto, la registrazione all’interno del Rpg segue la dichiarazione di deposito dell’opera.

L’avvenuta registrazione è attestata da una certificazione, apposta sulla dichiarazione consegnata all’interessato.

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Allegato

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 16/03/2017 n. 34

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