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ESAME DI STATO DOTTORI COMMERCIALISTI 2017: PUBBLICATO IL DECRETO

4 minuti, Redazione , 28/03/2017

Esame di stato dottori commercialisti 2017: pubblicato il decreto

Abilitazione dottore commercialista e esperto contabile 2017: le date, i termini, i requisiti e le condizioni per accedervi, 15 giugno e 15 novembre 2017 le due sessioni di esami

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Con il decreto del MIUR del 8.03.2017 sono state indette nei mesi di giugno e novembre 2017 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile e sono state altresì indette le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

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I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 23 maggio 2017 e alla seconda sessione non oltre il 19 ottobre 2017 presso la segreteria dell'università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.
Coloro che hanno presentato domanda di accesso alla prima sessione e che sono stati impossibilitati a partecipare alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 19 ottobre 2017, facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.
La domanda, in carta semplice, con l'indicazione del nome e cognome , della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista:diploma di laurea specialistica nella classe 64/S o di laurea magistrale nella classe LM 56 (scienze dell'economia); diploma di laurea specialistica nella classe 84/S  o diploma di laurea magistrale nella classe LM 77 (scienze economico- aziendali)  ovvero diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.

  • per l'abilitazione all'esercizio della professione di esperto contabile: diploma di laurea nella classe 17 o nella classe L 18 (scienze dell'economia e della gestione aziendale),  nella classe 28 o nella classe L 33 (scienze economiche), ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.
  • per l'eventuale espletamento delle prove integrative ai fini dell'iscrizione al registro dei revisori legali, di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto 19 gennaio 2016, n. 63 a)…per i soggetti che intendono abilitarsi alla professione di dottore commercialista ed      esperto contabile ed espletare le prove integrative: i titoli accademici innanzi richiesti per le rispettive abilitazioni all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile; b)   per i soggetti che hanno già superato l'esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e intendono espletare le prove integrative: certificazione o dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conseguita abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile. Inoltre, nella domanda il candidato dichiara di aver diritto all'esonero dalle singole prove ai sensi dell'art.11, comma 1, del decreto 19 gennaio 2016, n. 63.

b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti e della ricevuta del contributo, versato all'economato, stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi della normativa vigente. Il suddetto contributo dovrà essere maggiorato per coloro che vogliono partecipare alle prove integrative ai fini dell'iscrizione al registro dei revisori legali, nell'importo previsto dall'art.3, comma 6, del DM 63/2016.

c)   certificato di compimento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile rilasciato dal competente Ordine professionale.

d)   attestato di compiuto tirocinio per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale di cui al decreto ministeriale n.146 del 25 giugno 2012, ovvero produrre dichiarazione attestante l'assolvimento del tirocinio.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.
Il tirocinio deve essere completato al massimo entro la data di inzio degli esami. I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio, ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli stessi.
La presentazione della domanda oltre i termini sopraindicati è causa di esclusione dalla sessione di esame cui si è chiesto di partecipare.

Gli esami di Stato per l'accesso alla sezione A dell'albo di cui all'art. 34 del citato decreto legislativo 139/2005, hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 15 giugno 2017 e per la seconda sessione il giorno 15 novembre 2017.

Gli esami per l'accesso alla sezione B dell'albo , hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 22 giugno 2017 e per la seconda sessione il giorno 23 novembre 2017.

Le prove successive, comprese quelle integrative ai fini dell'iscrizione al registro dei revisori legali, si svolgono secondo l'ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell'albo dell'università o istituto di istruzione universitaria sede di esami.

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Tag: LEGGI E DECRETI LEGGI E DECRETI PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE

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Commenti

Angelo - 11/10/2017

Al Revisore Legale non ordinistico solo Doveri e nessun Diritto Non siamo tutti uguali davanti alla legge: le prerogative dei Commercialisti Credo sia abbastanza chiaro, salvo gravi problemi di ordine cognitivo, che il Revisore Legale ha un proprio percorso, formativo e professionale, distinto ed autonomo rispetto a quello previsto per le altre professioni contabili racchiuse in un ordine. Si accede, per i meno informati, alla professione di revisore legale dopo aver conseguito una laurea in materie giuridico-economiche, aver svolto un tirocinio professionale di tre anni ed infine superato un esame di abilitazione fatto di prove scritte ed orali. Il Revisore Legale è l’unica professione, non ordinistica ma regolamentata, ad avere una connotazione di matrice europea. Ancor prima dell’ultima direttiva europea 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE in materia di revisioni legali, a stabilire che fosse una professione (sulla base d.lgs. 27.1.1992, n.88 di attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) è stata la suprema Corte Costituzionale con la sentenza n. 35 del 20 gennaio 2004. Dopo questa breve sintesi ci si chiede come mai per i revisori non ordinistici non sono state ancora indette le date dell’esame per accedere alla professione di Revisore Legale??? Eppure il Decreto del Ministero della Giustizia 19/01/2016 n° 63, G.U. 04/05/2016 ha disposto il regolamento per accedere nel registro dei revisori legali la cui concreta applicazione sembra riservare, ahimè, deprecabili sorprese che violano vergognosamente la nostra Costituzione. Davanti alla legge siamo tutti uguali??? Assolutamente no. Scopo di ogni Parlamento Democratico dovrebbe essere di eliminare ogni tipo di discriminazione e non di favorirle, dovrebbe, infine, difendere e tutelare i più deboli dai prevaricatori. Nei fatti invece esistono tanti casi di elementare discriminazione tra cui si annovera anche la vergognosa ed incredibile ingiustizia subita dai Revisori Legali iscritti al solo registro . Trattati come gli ebrei del periodo medioevale, sono a loro impedite, al di là di ogni logica di buon senso, tante attività contabili necessarie per competere in modo equo nella grande arena dei servizi professionali contabili, tra le quali si ricordano: il patrocinio tributario (che già la legge 80/2003 gli aveva riconosciuto), compilazione dei modelli 730, trasmissione degli atti finanziari presso il registro delle imprese; consulenza del lavoro, certificazione tributaria, apposizione del visto di conformità sulle compensazioni dei crediti iva superiori ai 5 mila euro…etc… La vita e la dignità delle persone letteralmente distrutte da assurde prevaricazioni, falsità, che continuano ad essere pronunciate da uomini senza scrupoli in nome di una "giustizia faziosa" che ha solo fame di “sterco del diavolo”. Questo Paese è gravemente malato di egoismo e di cattiva informazione Angelo Maddaloni -Laurea in Economia vecchio ordinamento Università Federico II di Napoli -Revisore Legale dopo aver svolto tirocinio professionale triennale e aver conseguito l’abilitazione presso la Corte di Appello di Napoli in data 06/03/1998 ai sensi dell’art. 4 L. 132/97.

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