Sono stati definiti con Decreto ministeriale del 23 febbraio 2017, i documenti da conservare per poter dedurre le erogazioni liberali effettuate nei confronti dell'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, di conseguenza le predette erogazioni liberali in denaro versate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dalle persone fisiche destinate alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività di religione o di culto di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), della legge 28 giugno 2016, n. 130, debbono risultare, ai fini della loro deduzione dal reddito complessivo fino all'importo di euro 1.032,91, dai seguenti documenti:
- attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale intestato all'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, contenente la causale dell'erogazione liberale;
- ricevuta rilasciata dall'azienda di credito al cliente attestante l'avvenuto accreditamento dell'importo dell'erogazione liberale, per detta causale, sul conto corrente bancario o postale intestato all'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in caso di effettuazione dell'erogazione mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento bancario o postale;
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quietanza liberatoria rilasciata, in caso di effettuazione dell'erogazione con assegno bancario, a nome dell'Istituto buddista italiano Soka Gakkai su appositi stampati predisposti e numerati da detto Istituto e contenente:
- il numero progressivo della quietanza;
- cognome, nome e comune di residenza del donante;
- l'importo dell'erogazione liberale;
- la causale dell'erogazione liberale.
Si tratta di uno degli step attuativi della legge 130/2016 che ha disciplinato i rapporti tra lo Stato italiano e l’Istituto in oggetto.