730/2021 e la documentazione da conservare per le spese mediche
Le spese mediche sostenute nel 2020 sono detraibili nella dichiarazione dei redditi 730/2021.
Com'è noto è possibile fruire della detrazione al 19% delle spese sostenute per:
- prestazioni chirurgiche,
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni,
- prestazioni specialistiche,
- acquisto o affitto di protesi sanitarie,
- prestazioni rese da un medico,
- ricoveri,
- acquisto di medicinali, noleggio di dispositivi medici ecc.
In linea generale, i dati delle spese mediche sono forniti all'Agenzia delle Entrate dagli operatori e dalle strutture sanitarie, e il contribuente li ritroverà presenti nella dichiarazione dei redditi precompilata 730/2021. Il dato preimpostato potrà poi essere modificato dal contribuente.
In merito alla detraibilità delle spese mediche è bene sapere che il contribuente per le spese mediche indicate nei righi E1, E2, E3 ed E25 deve conservare, ad esempio, la seguente documentazione:
- per le spese mediche generiche e acquisto di farmaci anche omeopaticirelative all’acquisto di medicinali, gli scontrini fiscali parlanti in cui sono indicati
- la natura e quantità dei medicinali acquistati,
- il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale
- il codice fiscale del destinatario dei medicinali;
- per le spese mediche generiche e acquisto di farmaci relative ai certificati medici per usi sportivi, per la patente, per l’apertura e chiusura di malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali occorre conservare la ricevuta fiscale o la fattura rilasciata dal medico;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, intestate alla persona con disabilità o al familiare, di cui il disabile risulta
a carico fiscalmente, che ha sostenuto l’onere, occorre conservare anche- una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992
- oppure specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui è affetto il soggetto, richiesta dal D.M. 14 marzo 1998 per l’aliquota IVA agevolata.
- una certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità di guerra e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata. È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità
- per le spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti serve:
- la certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo,
- il certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione che attesti il possesso di tale certificazione,
- il modello 730-3 dal quale si evinca la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’Irpef del soggetto affetto dalla malattia,
- le fatture, le ricevute fiscali ed eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati, l’annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare. Se il soggetto non ha presentato alcuna dichiarazione non essendovi tenuto, conserva l’autocertificazione del soggetto affetto da patologia che attesti di non essere tenuto a presentare la dichiarazione.
Si sottolinea che le spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità da indicare nel Rigo E25 relative alle prestazioni sanitarie rese dalle figure professionali seguenti:
- assistenza infermieristica e riabilitativa
- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato alla assistenza diretta della persona
- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo
- personale con la qualifica di educatore professionale
- personale qualificato addetto all’attività di animazione e/o terapia occupazionale
sono deducibili anche senza specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che, dal documento attestante la spesa, risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista. Le spese saitarie per l'acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino parlante in cui devono essere spcificati la natura e la quantitò dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.
Attenzione va prestata al fatto che per gli "oneri detraibili" per i quali è prevista una detrazione pari al 19% del loro importo dall'imposta lorda dall'anno d'imposta 2020 vi è un obbligo di tracciabilità ad eccezione delle spese mediche (farmaci e dispositivi medici) e delle prestazioni specialistiche offerte da strutture pubbliche e private accreditate al SSN (art. 680 L. 160/2019).
Per questi ultimi, si potrà continuare a beneficiare della detrazione anche pagando in contanti e conservando, ai fini probatori, i cosiddetti "scontrini parlanti" e/o le fatture indicanti qualità e quantità dei beni/prestazioni e il codice fiscale del destinatario. Leggi anche Oneri detraibili 2021 e tracciabilità dei pagamenti
Infine per le spese mediche sostenute all’estero, esse sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia e pertanto deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata. In generale se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano:
- se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta;
- se la documentazione è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.
Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.
La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione italiana non giurata, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena.
Attenzione: si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.