Mancata comunicazione della proroga della cedolare secca del contratto di locazione 2017: il codice tributo per il versamento con F24 è 1511. A chiarirlo è stata la Risoluzione 30 del 10 marzo 2017.
Com'è noto, l’articolo 7-quater del Decreto fiscale 193/2016con le misure fiscali, al comma 24 prevede che “(…). La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni".
Per consentire il versamento tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” della suddetta sanzione è istituito il seguente codice tributo:
- "1511” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzione per mancata comunicazione di proroga o risoluzione del contratto soggetto a cedolare secca”.
In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati :
- nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici della parte che effettua il versamento;
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del soggetto, quale controparte (oppure di una delle controparti), unitamente al codice identificativo “63”, da indicare nel campo “codice identificativo”.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
- nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore;
- nel campo “tipo”, la lettera “F” (identificativo registro);
- nel campo “elementi identificativi”, (composto da 17 caratteri) il codice identificativo del contratto, reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione. Tale codice è altresì reperibile attraverso la funzione “Ricerca codice identificativo del contratto di locazione” disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it .
Nel caso in cui il suddetto codice identificativo non sia disponibile, il campo “elementi identificativi” è valorizzato con l’indicazione di un codice (composto da 16 caratteri) formato nel modo seguente:
- nei caratteri da 1 a 3 è inserito il codice Ufficio presso il quale è stato registrato il contratto;
- nei caratteri da 4 a 5 sono inserite le ultime due cifre dell’anno di registrazione;
- nei caratteri da 6 a 7 è inserita la serie di registrazione; (in caso di numeroinferiore di caratteri, completare gli spazi, a partire da sinistra, con gli zeri (“0”);
- nei caratteri da 8 a 13 è inserito il numero di registrazione, (in caso di numero inferiore di caratteri, completare gli spazi, a partire da sinistra, con gli zeri (“0”);
- nei caratteri da 14 a 16 è inserito, se presente, il sottonumero di registrazione oppure “000"
- nel campo “anno di riferimento”, in caso di “proroga” è indicato l’anno della data di inizio proroga, in caso di “risoluzione” è indicato l’anno della data di risoluzione, nel formato “AAAA”.