L’atto costitutivo può attribuire a singoli soci particolari diritti inerenti la distribuzione degli utili, un’espressione che, per opinione condivisa, deve essere intesa in senso ampio.
È conseguentemente consentito prevedere a favore del socio una proporzione diversa nella ripartizione degli utili, con l’unico limite del divieto del patto leonino e, quindi, dell’esclusione, in modo assoluto e costante, della partecipazione dagli utili o alle perdite (Corte di Cassazione, Sent. 21.1.2000, n. 642), così come è possibile ipotizzare una priorità nella distribuzione, garantendo così al socio il conseguimento di una misura minima dell’utile, piuttosto che configurare un diritto particolare sugli utili relativi ad uno specifico settore di attività della società, previa adozione di una contabilità separata. È molto importante per l’organo di vigilanza, verificare come nell’atto costitutivo viene dettagliato questo aspetto, alla luce delle possibili deroghe previste dal codice civile.
L’organo di vigilanza della società dovrà verificare che non ci siano situazioni in cui al singolo socio vengano attribuite particolari e predeterminate remunerazioni (che si qualificherebbe così come interessi), a prescindere dal risultato positivo di esercizio.
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